Codice di Procedura Civile art. 693


ISTANZA
1. L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
2. In caso di eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

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