Le oblazioni



Il comitato persegue la formazione di fondi destinati ad uno scopo specifico. Tali attività vengono costituite con le contribuzioni dei singoli. Si tratta per lo più di elargizioni aventi ad oggetto beni mobili di modico valore, modeste somme di denaro che vengono qualificate quali donazioni manuali, le quali, come è noto, si perfezionano tramite la mera traditio materiale di quanto ne è l'oggetto (art. 783 cod.civ. ). Esse non sarebbero pertanto soggette alla forma dell'atto pubblico normalmente richiesta per la liberalità donativa (art. 782 cod.civ.).

Questa opinione nota1 è difficilmente condivisibile. Sembra infatti più appropriato configurare il negozio di oblazione come atto consensuale che si perfeziona al momento della sottoscrizione e non come attribuzione che richiede la traditio materiale nota2. La differenza non è di poco conto: configurando il negozio di oblazione come atto consensuale diventa possibile considerare coercibile la promessa effettuata da un sottoscrittore. Si badi che questa possibilità è prevista dall'art. 41 cod.civ. ai sensi del quale espressamente si dispone che i sottoscrittori siano tenuti ad effettuare le oblazioni promesse. Qualora si trattasse di donazioni di modico valore sarebbe, al contrario, esclusa qualsiasi vincolatività di una semplice promessa di oblazione. Il contratto preliminare di donazione, come è noto, è infatti considerato nullo sulla scorta dell'incompatibilità tra animus donandi e coercibilità dell'impegno che scaturisce dal vincolo preliminare (Cass. Civ. Sez. II, 3315/79 ). Si veda a questo riguardo anche l'art. 771 cod.civ. che prescrive la nullità della donazione avente ad oggetto beni futuri nota3.

Secondo un'opnione nota4 si tratterebbe di una donazione modale o fiduciaria: i donatari potrebbero infatti disporre delle oblazioni soltanto in conformità dello scopo annunziato. Altri ancora nota5 configurano l'oblazione come donazione pura e semplice avente per oggetto beni destinati ad un patrimonio di scopo: l'obbligo non è estrinseco rispetto al patrimonio, ma immanente. La distinzione è importante: se si trattasse di donazione modale, ex art. 793 II, III comma cod.civ., sarebbe possibile chiedere da parte del donante l'esecuzione coattiva del modus.

Note

nota1

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.118.
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nota2

Così, tra gli altri, Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.322; Auricchio, Comitati (dir. civ.), in Enc. dir. p.758.
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nota3

Occorre riflettere ulteriormente sulla peculiarità dell'elemento causale nella donazione. La debolezza della causa, come sostiene autorevole dottrina, viene rimpiazzata dalla forza dell'elemento formale (l'atto pubblico alla presenza di due testimoni). Se si tratta di donazione di modico valore occorre la dazione della res: ciò costituisce la riprova della fondatezza di quanto sostenuto poichè anche in questo caso la perdita del possesso del bene viene a dare forza ad un intento che altrimenti non assumerebbe valore per la legge. La nullità del contratto preliminare di donazione si deduce proprio da questa particolare debolezza della causa che caratterizza l'atto di donazione: un accordo preliminare sarebbe ancor più colpito da questa insufficienza. O si dona o non ci si può obbligare a donare. Non v'è causa giuridicamente rilevante, non esiste in tal caso intento giuridicizzabile.Ebbene, nel caso in esame invece la legge prescrive che il sottoscrittore sia obbligato a riversare quanto promesso. I punti di contatto in senso derogatorio sono del tutto evidenti, una volta concluso nel senso che questi versamenti siano qualificabili in chiave di donazioni, sia pure di modico valore.
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nota4

Si vedano p.es. Coviello, Donazioni. Lezioni di diritto civile, Siracusa, 1927, p.387; Forchielli, Saggio sulla natura giuridica dei comitati, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p.115.
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nota5

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.165; Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1956, p.289.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Comitati, (diritto civile), Milano, Ed, VII, 1960
  • COVIELLO, Donazioni.Lezioni di diritto civile, Siracusa, 1927
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976

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