Codice Civile art. 534


DIRITTI DEI TERZI

1. L' erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
2. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzione a titolo oneroso con l' erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
3. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l' acquisto a titolo di erede e l' acquisto dall' erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell' acquisto da parte dell' erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l' erede apparente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 534"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti