Presunzione di buona fede in materia possessoria



La buona fede, in materia di possesso, si presume: è questa la regola posta dall'ultimo comma dell'art. 1147 cod.civ., che nel disporla espressamente riferisce la valutazione di tale situazione soggettiva esclusivamente al tempo dell'acquisto del possesso. La buona fede consiste, più precisamente, nell'ignoranza da parte del possessore di ledere l'altrui diritto esercitando il potere di fatto sulla res (buona fede in senso soggettivo)nota1.

Si tratta di presunzione juris tantum, poichè grava su chi contesta la buona fede del possessore l'onere di provare la sua mala fede, intesa come consapevolezza di possedere ledendo l'altrui diritto nota2. Questa prova può essere raggiunta con l'ausilio di qualsiasi mezzo, anche tramite indizi e presunzioni (Cass.Civ. Sez.I, 4374/79 ) nota3.

E' il principio in esame di stretta interpretazione, ovvero risulta estensibile anche ad ipotesi diverse ?

In materia di detenzione ad esempio si è deciso per l'inapplicabilità di esso, dal momento che il detentore, sia pure qualificato, è consapevole della derivazione del fatto che la sua relazione materiale con la res dipende dall'altrui possesso mediato (Cass.Civ. Sez.II, 5429/77). nota4. Ancora inapplicabile la presunzione in parola all'ipotesi del fiduciario che abbia trattenuto i dividendi di una partecipazione sociale senza riversarli in capo al fiduciante (Cass. Civ. Sez. I, ord. 12353/2023).

In altri casi si è accolta una differente opinione, essendosi la regola di cui all'ultimo comma dell'art. 1147 cod.civ. reputata di carattere generale (Cass.Civ. Sez.III, 8258/97 ). Si è così da ultimo ritenuta la presunzione di buona fede applicabile in materia di piantagioni, costruzioni o altre opere compiute dal terzo su fondo altrui (art. 936 cod.civ.), per quanto attiene all'obbligo facente capo a costui, ex IV comma dell'art. 936 cod.civ., di toglierle (Cass.Civ. Sez. Unite, 1484/97). Analogamente in tema di possesso di beni ereditari in capo a soggetto che sia stato convenuto con la petitio hereditatis (cfr. Cass. Civ., Sez.II, 5091/10).
Al contrario, in tema di indebito oggettivo si è deciso che, in relazione alla buona fede dell' accipiens che determina la decorrenza dei frutti e degli interessi dal giorno della domanda piuttosto che da quello del pagamento indebito, non viene in considerazione la presunzione di buona fede possessoria (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 5419/96 ) nota5.

In ulteriori ipotesi la legge è esplicita nel richiedere che la buona fede, siccome elemento costitutivo di una fattispecie acquisitiva, debba essere oggetto di prova da parte di colui che l' allega onde fondare il proprio diritto. L'art. 534 cod.civ. è, ad esempio, esplicito nel richiedere che il terzo avente causa a titolo oneroso dall'erede apparente debba, ai fini di veder salvo il proprio acquisto nei confronti dell'erede vero, dar conto di aver contrattato in buona fede, vale a dire ignorando che il proprio dante causa non fosse in realtà il vero erede.

Giova ribadire che, dovendo l'apprezzamento della buona fede esser compiuto nel momento in cui il possesso viene acquisito, non occorre che questo stato soggettivo perduri per tutta la durata del possesso; l'eventuale successiva conoscenza della difettosità giuridica della situazione possessoria non nuoce ( mala fides superveniens non nocet : cfr. art. 1147 , ult. comma, cod.civ.)nota6.

Note

nota1

Si veda p.es. Busnelli-Vallini, La buona fede nel possesso, Pisa, 1971, p.26.
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nota2

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.391; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.363.
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nota3

V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.767.
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nota4

Così Sacco, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.596.
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nota5

Moscati, Mala fides superveniens non nocet ? (Per la rilettura di un dogma), in Riv. dir. civ., I, 1990, p.333.
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nota6

Si confrontino Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.174; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.216; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.133.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BUSNELLI VALLINI, La buona fede nel possesso, Pisa, 1971
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MOSCATI, Mala fides superveniens non nocet?, Riv.dir.civ., I, 1990
  • SACCO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, III, 1997

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