Apparenza del diritto



Con il termine apparenza del diritto si intende un rapporto tra un fenomeno costituito da una situazione fattuale, presente con immediatezza, che segnala una determinata situazione giuridica facendola apparire come reale ed un'effettività giuridica di segno diverso, non corrispondente al primo nota1.

Occorre distinguere a questo proposito il concetto di errore giuridicamente rilevante (tale cioè da potenzialmente condurre all'annullabilità del contratto) da quello di apparenza.

L'errore, falsa rappresentazione della realtà che si forma in un soggetto, non è, per forza di cose, connesso alla sussistenza di elementi esterni fuorvianti.

L'apparenza è invece una falsa segnalazione della realtà esteriore, idonea a cagionare un possibile errore collettivonota2 .

L'apparenza del diritto, in relazione alla tecnica normativa, costituisce un elemento elastico di fattispecie (acquisitive, di inopponibilità dell'altrui diritto ovvero costitutive di altri effetti) poste a tutela dei terzi. Viene rimesso al giudice l'apprezzamento della sussistenza in concreto degli elementi in base ai quali la situazione fattuale, oggettivamente ingannevole, può anche considerarsi in concreto, nel caso specifico, fonte dell'errore scusabile in cui sia incorso un determinato soggetto nota3.

V'è un nesso logico di non facile percezione nella messa a fuoco del concetto differenziale tra riconoscibilità della situazione giuridica effettiva secondo la diligenza del buon padre di famiglia e la valutazione della colpa, intesa come situazione psicologica escludente la buona fede del soggetto caduto in errore.

Se la situazione giuridica reale può dirsi riconoscibile secondo un criterio di normalità, questo importa esclusione della situazione di apparenza del diritto (aspetto oggettivo) e, conseguentemente, inescusabilità dell'errore in cui sia caduto un soggetto. Ciò vale anche ad escludere la buona fede di quest'ultimo (aspetto soggettivo).

La tutela del terzo, in questo caso, è esclusa, poichè manca il requisito oggettivo posto a fondamento di essa (una situazione di fatto oggettivamente idonea a trarre in inganno), vale a dire l'astratto affidamento che la collettività potrebbe riporre nella situazione.

Dunque in difetto di quello che potremmo definire l'elemento oggettivo della situazione di apparenza, poco importa che il soggetto sia stato concretamente tratto in inganno: costui è caduto in un errore soggettivo che, prescindendo dall'eventuale ricorrenza nel campo contrattuale dei requisiti della essenzialità e riconoscibilità, si palesa come del tutto irrilevantenota4.

Tuttavia, al fine di ritenere sussistente una situazione di apparenza in senso tecnico, una volta che fosse stata accertata la sussistenza in concreto dell'elemento oggettivo come sopra delineato, occorrerebbe poi anche accertare in concreto la buona fede nel terzo (cioè l'elemento soggettivo).

Il terzo deve, al fine di poter ottenere la tutela che si annette alla situazione di apparenza, altresì provare di avere effettivamente ignorato la situazione giuridica reale.

Premesse queste considerazioni di ordine generale sul problema, occorre comunque osservare che la giurisprudenza non ritiene possa parlarsi di un principio generale di tutela dell'apparenza, limitandosi a considerare singole ipotesi normativamente previste, precisando che non si tratta di una regola estensibile ad ogni caso (Cass. Civ. Sez. III, 2311/95).

Soltanto per motivi di chiarezza giova qui rilevare che non rientrano nella tematica della nostra trattazione, come dovrebbe essere ben evidente, altri aspetti concernenti l'apparenza (o la non apparenza).Si pensi al requisito dell'apparenza relativamente alla servitù, ciò che ne condiziona l'usucapibilità e la possibilità che venga costituita per destinazione del padre di famiglia. Si ricordi ancora il requisito dell'apparenza dei vizi e difetti della cosa venduta, ciò che può condurre all'esclusione della garanzia nella ipotesi di facile riconoscibilità, fatta salva l'ipotesi in cui il venditore abbia comunque dichiarata la cosa come esente da vizi (art. 1491 cod.civ.).

Svolte le considerazioni di cui sopra, possiamo invece riferire come appartenenti all'argomento in discorso fattispecie quali l'acquisto dall'erede apparente di cui all'art. 534 cod.civ. , la rappresentanza apparente o c.d. apparenza colposa in tema di rappresentanza, di elaborazione giurisprudenziale, il pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 cod.civ.). Nonostante "le apparenze" (si perdoni il gioco di parole) non può essere annoverato tra i casi in esame l'acquisto in buona fede dall'apparente titolare nel caso di simulazione (art. 1415 cod.civ. ). Nella simulazione infatti esiste un atto perfettamente valido ed efficace stipulato dalle parti proprio allo scopo di creare una determinata esteriorità. Si tratta dunque di una situazione in sè e per sè perfetta, non fondata cioè su indici di apparenza divergenti dalle risultanze giuridichenota5.

Note

nota1

Cfr. Falzea, voce Apparenza, in Enc.dir., II, 1958, p.682.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.94.
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nota3

nota

Moschella, Pubblicità ed apparenza, Appendice in Nicolò, La trascrizione, vol.I, Milano, 1973, p.48.
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nota4

Monacciani, Azione e legittimazione, Milano, 1951, p.136.
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nota5

Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano,  1975, p.343 sottolinea questa differenza ma preferisce parlare di una accezione generica del termine titolarità apparente (in cui rientrerebbe anche il caso previsto dalla simulazione) e di una accezione propria del termine che connoterebbe gli altri casi e precisamente l'acquisto dall'erede apparente, la rappresentanza apparente ed il pagamento effettuato al creditore apparente. 
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Bibliografia

  • FALZEA, Apparenza, Enc. dir., II, 1958
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MONACCIANI, Azione e legittimazione, Milano, 1951
  • MOSCHELLA, Pubblicità ed apparenza, Milano, La trascrizione di Nicolo', I, 1973

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