Codice Civile art. 528


CAPO VIII Dell'eredità giacente (NOMINA DEL CURATORE)

1. Quando il chiamato non ha accettato l' eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d' ufficio, nomina un curatore dell' eredità.
2. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

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