Legittimazione passiva del chiamato possessore dei beni ereditari



Mentre l'art. 460 cod.civ. attribuisce in capo sia al chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari, sia al chiamato non possessore la legittimazione attiva in ordine alle azioni possessorie ed a quelle ulteriori azioni volte a preservare il compendio ereditario, unicamente al chiamato materialmente possessore nota1 si riferisce l'art. 486 cod.civ. , ai sensi del quale costui può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità (sia pure limitatamente al tempo intercorrente tra il perfezionamento dell'inventario e la decisione di accettare l'eredità) nota2. Ne discende che il creditore dell'eredità non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle proprie pretese, quand'anche evochi il chiamato (non possessore) in qualità non di erede, ma di rappresentante dell'eredità (Cass. Civ. Sez.I, 920/77 ) nota3. A tal fine sarà possibile provvedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod.civ. apri ), fornito di legittimazione passiva in ordine alle istanze proposte contro l'eredità (art. 529 cod.civ. ).

La detta rappresentanza processuale è comunque intrinsecamente temporanea. La situazione del chiamato possessore è infatti tale da dover necessariamente sfociare o in un'accettazione (beneficiata o pura e semplice), mutando allora la fonte della legittimazione passiva di colui che, un tempo chiamato è ormai divenuto erede, ovvero in una rinunzia. In quest'ultima ipotesi si aprirà la via per la delazione ad ulteriori chiamati in subordine o per la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Note

nota1

L'accettazione del contradditorio da parte del chiamato non possessore infatti integrerebbe gli estremi dell'accettazione tacita d'eredità (Cass. Civ. Sez. II, 4929/80 . Contra Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.343, a giudizio del quale il chiamato si limita a difendere le ragioni dell'eredità, senza esprimere alcuna volontà in merito alla accettazione della stessa), ciò che è stato comunque escluso qualora il chiamato si sia limitato ad intervenire in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva (Cass. Civ. Sez. III, 10197/00 ).
top1

nota2

Anche se è stato giustamente notato che l'utilizzo del termine rappresentante non è esatto sotto il profilo tecnico-giuridico, dal momento che l'eredità non può essere considerata come un soggetto giuridico a sé stante (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p.240). Alcuni (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p.157) ritengono allora che la rappresentanza processuale di cui alla norma debba essere intesa nel senso di legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto di chi sarà l'erede, e cioè in funzione di un interesse oggettivo, non necessariamente alieno perché potrebbe anche diventare proprio.E' chiaro comunque che il chiamato che fosse stato compulsato dal creditore quale erede del debitore ha l'onere di far presente la propria condizione giuridica di semplice chiamato. Ne segue che, nell'ipotesi in cui costui sia stato colpito da decreto ingiuntivo, occorre che proponga giudizio di opposizione a quest'ultimo, in difetto di che non risulta possibile dedurre nella fase esecutiva l'insussistenza della qualità di successore in capo all'escusso, neppure nel caso in cui egli abbia provveduto a rinunziare all'eredità devolutagli (Cass. Civ. Sez. III, 18534/07 ).
top2

nota3

In questo senso Natoli, op.cit., p.192; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p. 149; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.28. Contrariamente è stato osservato che nei poteri di conservazione in senso lato del patrimonio ereditario dovrebbero ritenersi compresi tanto la legittimazione attiva, quanto la legittimazione passiva del chiamato, in qualunque posizione lo stesso si trovi rispetto ai beni ereditari (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.143 e Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 274).
top3

Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legittimazione passiva del chiamato possessore dei beni ereditari"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti