Giacenza ereditaria parziale



La giacenza parziale o, come si suol dire, pro quota, evoca una situazione in cui sono chiamati all'eredità più soggetti, solamente alcuni dei quali accettanti o comunque nel possesso di parte dei beni ereditari. La qual cosa produrrebbe una giacenza limitata alla parte devoluta al/ai soggetto/i che, non potendo definirsi (ancora) erede/i ovvero non trovandosi nel possesso di cespiti appartenenti all'asse, vantano comunque un interesse alla conservazione dei beni ereditari. La questione non viene affrontata dall'art. 528 cod.civ. , il cui tenore è tuttavia modellato sullo schema di un unico chiamato, il che, lungi dal risolvere il problema, lo enfatizza.

In senso favorevole alla giacenza parziale si è espressa quella parte della dottrina che fa leva sulla utilità di provvedere alla nomina di un curatore in ogni ipotesi in cui, dati i presupposti di cui sopra, vi sia il rischio della dispersione o della sottrazione dei beni ereditari che non si trovino nel possesso di alcuno tra i chiamati nota1. E' stato fatto ulteriormente presente come gli altri chiamati non siano in nessun modo obbligati a svolgere un'attività di amministrazione dei beni ereditari, al contrario di quanto è invece tenuto il curatore nota2. Si può aggiungere come non appaia del tutto congruo l'affidamento della protezione dell'intero asse a colui che, tra più coeredi, si sia trovato semplicemente nel possesso dei beni ereditari, magari senza una piena consapevolezza della rilevanza della propria posizione (quando non addirittura confliggente con quella degli altri chiamati non accettanti né possessori) nota3.

L'opinione negativa fa leva sul già riferito aspetto testuale della norma di cui all'art. 528 cod. civ. nota4. L'intervenuta accettazione o il possesso (sia pure parziale) da parte di taluno dei chiamati determinerebbe la carenza degli elementi di cui alla riferita norma. Come inoltre configurare un'attività di amministrazione di una quota indivisa? La cosa non potrebbe non coinvolgere anche la parte da devolvere ai chiamati non accettanti né possessori nota5 . Quest'ultimo argomento, a dire il vero, non sembra particolarmente convincente: omette di considerare come a ciascun chiamato potrebbero essere stati lasciati beni specificamente indicati, di guisa che l'attività di amministrazione ben potrebbe indirizzarsi a favore di uno escludendo altri. La giurisprudenza pare comunque essersi orientata in quest'ultimo senso (Cass. Civ. Sez. II, 2611/01), osservandosi che la funzione conservativa del patrimonio ereditario andrebbe riferita alla globalità di questo, non già di una sola sua parte, con la rilevante conseguenza del coinvolgimento dell'erede accettante nell'amministrazione anche della quota spettante agli altri coeredi.

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Note

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Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale in Tratt.dir.civ. e comm., dir.da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 152; Radaelli, L'eredità giacente, Milano, 1948, p. 179; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1985, p. 524. A parere del Carraro, Eredità giacente pro quota, in Giur. it., vol. I, 1947, p. 527, il tenore letterale dell'art. 528 cod.civ. si attaglierebbe, come d'altronde è ben evidente, all'ipotesi di un solo chiamato. Quando tuttavia i chiamati fossero più d'uno non potrebbe dirsi esclusa l'eventualità che il compimento di un atto di acquisto dell'eredità o la situazione di possesso di uno sia incompatibile con la giacenza per gli altri.
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nota2

Palazzo, Le successioni, vol. I, in Tratt.dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 405.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 103.
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nota4

Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. cod. civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p. 250; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 485.
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nota5

Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 344.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARIOTA-FERRARA, Successioni per causa di morte.Parte generale, Napoli, 1985
  • CARRARO, Eredità giacente pro quota, Giur. it., I, 1947
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • RADAELLI, L'eredità giacente, Milano, 1948

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