La vacanza ereditaria



Una volta che si sia aperta la successione a causa di morte chi riveste la qualità di chiamato (o per legge o per vocazione testamentaria) ha la possibilità di acquistare la qualità di erede mediante l'accettazione. L'efficacia di quest'ultima è retroattiva: in virtù di essa l'erede è considerato tale fin dal momento dell'apertura della successione (art. 459 cod.civ.).

La riferita descrizione del fenomeno successorio non elimina il fatto storico della cesura temporale che necessariamente si pone tra il venir meno dell'ereditando e l'acquisto della qualità ereditaria in capo al chiamato. Questo intervallo può essere breve. Colui a favore del quale opera la delazione può infatti esprimere immediatamente ed esplicitamente il proprio intento acquisitivo, ovvero, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, porre in essere condotte che implicano l'assunzione della qualifica di erede (art. 476 cod.civ. ). E' tuttavia ben possibile che i tempi si dilatino anche notevolmente, sia perchè il chiamato intende valutare la convenienza di acquisire l'eredità, sia per la rinunzia che venga espressa dai soggetti ai quali l'eredità è via via devoluta.

Questa cesura cronologica può porre, come appare evidente, problematiche anche cospicue, come accade quando si palesi indispensabile assumere, nell'interesse del mantenimento dell'integrità del compendio ereditario, decisioni importanti. Detto intervallo, un tempo appellato come "giacenza" ereditaria, viene più propriamente definito come "vacanza" nota1.

Disputata è la natura giuridica del periodo in esame. Secondo un'opinione, la vacanza evidenzierebbe l'esistenza di un'entità soggettiva autonoma nota2. In tal modo si ripropone la concezione, risalente al diritto romano, dell'eredità in chiave di entità personificata. L'idea pare sia da respingere non tanto in considerazione del fatto che, per tale via, avrebbe luogo un doppio passaggio dal de cuius all'eredità e da questa all'erede nota3, quanto per l'evanescenza di essa nota4. Quest'ultimo aspetto ha indotto altri a negare addirittura la consistenza autonoma della vacanza, per l'appunto sulla scorta della riferita provvisorietà, collegata all'efficacia retroattiva dell'accettazione nota5. Ciò non toglie che, dal punto di vista della consecuzione cronologica degli eventi, abbia luogo uno stato di assenza di titolarità temporanea del compendio ereditario nota6. Pare per tali motivi adeguata la configurazione del fenomeno di chi ha prospettato l'esistenza di un patrimonio privo di soggetto al quale fare riferimento, di un patrimonio temporaneamente senza titolare nota7. Questa costruzione pone l'indubbia difficoltà di ipotizzare l'esistenza di situazioni giuridiche soggettive attive e passive prive di un soggetto al quale appuntarsi. Ciò sarebbe evidentemente inconcepibile, se riferito al tempo dell'insorgenza del diritto o dell'obbligazione, ma ben può ipotizzarsi in relazione ad un intervallo temporale limitato ed intrinsecamente provvisorio. Quando infatti la vacanza fosse tale in via definitiva, accertata cioè l'insussistenza di chiamati o la mancanza di volontà di accettare l'eredità da parte di costoro, il compendio verrebbe devoluto ex lege allo Stato ai sensi dell'art.586 cod.civ. . Al riguardo, è il caso di precisare che detta ipotesi di acquisto sia contrassegnata dalla medesima efficacia retroattiva che qualifica l'accettazione ex art. 459 cod.civ. . Basterebbe questa osservazione per porre fuori gioco l'opinione secondo la quale potrebbe fondatamente parlarsi di vacanza solamente quando l'eredità, in difetto di acquisizione da parte degli altri chiamati, vada devoluta allo Stato. In ogni caso infatti l'acquisto si palesa come retroattivo, saldandosi la titolarità del de cuius relativamente all'asse ereditario con quella dell'erede, quand'anche costui fosse lo Stato. Delle due l'una: o, sulla scorta di detta retroattività si giunge a negare in radice la vacanza come fenomeno, o si riferisce l'istituto a tutte le situazioni (temporanee) di difetto di titolarità dell'insieme di situazioni soggettive facenti parte dell'asse ereditario.

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Note

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Il fenomeno della giacenza è infatti propriamente collegato alla nomina del curatore di cui all'art. 528 cod.civ. , nella persistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla detta norma.
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nota2

Si tratta di un'opinione sostenuta nella dottrina tedesca ma che poco seguito ha avuto presso la dottrina italiana.
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nota3

Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione dei beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p.77.
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nota4

Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p. 72.
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nota5

Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e delle donazioni, in Commento al nuovo codice civile italiano, Milano, 1940, p. 14.
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nota6

Natoli, op.cit., p. 66.
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nota7

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 29; Miccoli, voce Eredità giacente, in Enc. dir., p. 209 e, in particolare, Natoli, op.cit., p. 72.
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Bibliografia

  • BRUNELLI-ZAPPULLI, Il libro delle successioni e delle donazioni, Milano, in Commento al nuovo codice civile italiano , 1951
  • CARIOTA - FERRARA , Le successioni per causa di morte, Napoli, Parte generale, 1985
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MICCOLI, Eredità giacente, Enc. Dir., XV, 1966
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968

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