Il termine successione è polisenso: di per sé allude alla consecuzione cronologica di più accadimenti, indicando appunto il succederne secondo una scansione temporale progressiva.
Con la locuzione successione si evoca, dal punto di vista giuridico, il concetto del subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un rapporto o di una situazione giuridica soggettiva avente contenuto attivo o passivo nota1 .
Come è evidente, la nozione delineata dà per scontato che la situazione giuridica attiva o passiva in relazione alla quale si verifica il fenomeno successorio, permanga identica anche nel caso in cui cambi il termine soggettivo di essa. A conferma di questa impostazione, si può osservare come l'aspetto della permanenza della situazione soggettiva o del rapporto come identico nonostante il variare del soggetto, viene enfatizzato relativamente al fenomeno successorio a causa di morte. In questo ambito il soggetto può anche essere concepito come mero
termine esterno. Si pensi alla normativa che contempla la possibilità della conservazione di situazioni giuridiche attualmente prive di un titolare: es. in materia di poteri del chiamato prima dell'accettazione (art.
460 cod.civ.), di amministrazione dell'eredità nel caso di istituzione di eredi nascituri (art.
643 cod.civ. ), di eredità giacente (art.
528 cod.civ.) ovvero, nel tempo in cui vigeva l'art.
600 cod.civ., di enti non riconosciuti.
Si faccia attenzione alla relazione logica che si pone tra concetto di
successione, quello di
acquisto in senso ampio ed infine quello di
trasferimento o di
acquisto a titolo derivativo. L'acquisto non suppone necessariamente un fenomeno successorio: negli
acquisti a titolo originario (occupazione, invenzione, accessione, unione e commistione, usucapione) l'acquirente non subentra a nessun precedente dante causa nello stesso diritto
nota2 .
Tutti i casi di trasferimento o di acquisti a titolo derivativo configurano invece ipotesi di successione. Quest'ultima tuttavia possiede un'estensione ulteriore, dal momento che vale a contrassegnare non soltanto fenomeni di tipo acquisitivo (un diritto reale, un credito), bensì anche il subingresso di un soggetto in situazioni giuridiche soggettive passive (es.: un debito). Per quanto attiene inoltre al possesso,
si dà successione, ma non trasferimento (cfr. art.
1146 cod.civ.). Il successore a titolo particolare può soltanto unire al proprio possesso quello precedente del proprio dante causa (
accessione nel possesso)
nota3 .
Il concetto di successione (ma non quello di trasferimento o di acquisto) può anche essere riferito ai
rapporti giuridici che non si siano ancora compiutamente formati, ai c.d. atti pre-negoziali. Si pensi alla formazione di un contratto tra persone lontane ed allo scambio di proposta ed accettazione tra le medesime. Ai sensi degli artt.
1329 e
1330 cod.civ. il potere di accettare una proposta contrattuale, pur successivamente alla morte del proponente, può permanere integro nei limiti di cui alle riferite disposizioni ( proposta destinata a rimanere ferma per un certo tempo, proposta effettuata dall'imprenditore). Si pensi ancora al diritto di accettare l'eredità devoluta al
de cuius, che
si trasmette all'erede di costui (I comma art.
479 cod.civ.)
nota4.
La successione può essere distinta in varie specie: successione
tra vivi (
inter vivos) e successione
per causa di morte (
mortis causa).
A propria volta, nell'ambito di ciascuna delle due specie, si riferisce della differenza fra successione
traslativa e
costitutiva (in relazione alla prima) e
successione
a titolo universale e
a titolo particolare (in relazione alla seconda).
Questa distinzione in realtà rieccheggia e si sovrappone alla parallela distinzione tra acquisto derivativo traslativo ed acquisto derivativo costitutivo
nota5.
Note
nota1
Nicolò, voce Successione nei diritti, in N.sso Dig.it., vol.XVIII, 1971, p.606; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.90.
top1nota2
Così anche Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.76.
top2nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.6.
top3nota4
Parlano di successione nella delazione Ferri, Successioni in generale. Artt.456-511, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.274; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, Torino, 1977, p.146.
top4nota5
Analogamente Santoro-Passarelli, cit., p.93.
top5Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- NICOLO’, Successione nei diritti, N.sso Dig.it., XVIII, 1971
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002