Amministrazione dei beni ereditari durante la fase della pendenza della condizione



Quali sono le regole da seguire relativamente al regime dell'amministrazione dei beni ereditari nella fase di incertezza che caratterizza la fattispecie condizionale?

Al proposito occorre distinguere la condizione sospensiva da quella risolutiva. In quest'ultima ipotesi la delazione è immediatamente operativa nei confronti dell'erede istituito: ne segue che quest'ultimo possa efficacemente accettare. Anteriormente all'accettazione egli sarà inoltre titolare di tutti i poteri attribuiti dall'art.460 cod.civ. , in esito ad essa invece potrà comportarsi quale titolare dei diritti attribuitigli, salva la prestazione di idonea garanzia ai sensi dell'art. 639 cod.civ. .

Trattandosi di istituzione sottoposta a condizione sospensiva, durante la fase della pendenza l'art.641 cod.civ. prevede che sia nominato un amministratore . I relativi poteri sono attribuiti dal II comma dell'art. 642 cod.civ. a chi sarebbe stato chiamato all'eredità qualora l'evento condizionale non si fosse verificato, vale a dire il sostituito, i coeredi con diritto di accrescimento, gli eredi legittimi . Concorrendo giusti motivi (segnatamente in caso di omessa o cattiva amministrazione dei predetti soggetti) l'autorità giudiziaria può provvedere altrimenti, in particolare con la nomina di un amministratore estraneo.

La competenza in ordine alla nomina è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (cfr. l'art. 644 cod.civ. che fa espresso rinvio alla normativa in materia di eredità giacente, cioè all'art. 528 cod.civ.; cfr. pure l'art.781 cod.proc.civ. ). Si tratta dello stesso organo competente ad esprimere la nomina dell'amministratore per l'eventualità in cui venga a mancare la garanzia di cui sopra nota1.

Note

nota1

Argomentando dall'art.644 cod.civ. si ritiene (così Andrini, La condizione nel testamento, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist.civ.e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p.107) che sia sempre necessario il decreto giudiziale di nomina perché il soggetto designato possa effettivamente svolgere il proprio compito di amministratore. Secondo altra opinione (Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.11; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.292) invece la designazione dell'amministratore avrebbe luogo automaticamente, senza bisogno di alcun intervento giudiziale, per effetto della semplice attribuzione direttamente indicata dalla legge.
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Bibliografia

  • ANDRINI, La condizione nel testamento, Torino, Giust.sist.di dir.civ.e comm. Bigiavi, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969

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