Codice Civile art. 2436


SEZIONE X Delle modificazioni dello statuto - (DEPOSITO, ISCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI)
1. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
2. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace.
4. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
5. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
6. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Le deliberazioni che importano modificazioni dell' atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell' articolo 2411 (e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) (periodo soppresso dall'art. 33 della l. 340/2000).
Dopo ogni modifica dell' atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese (e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) (periodo soppresso dall'art. 33 della l. 340/2000) il testo integrale dell' atto modificato nella sua redazione aggiornata.)

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