A.A.5 - Riserva ai notai della ricezione di atti societari


Massima

1° pubbl. 9/04
I pubblici ufficiali abilitati alla ricezione di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330 cod. civ., primo comma e 2436 cod. civ., primo comma; richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative.

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