35 - Riduzione effettiva del capitale sociale nella srl


Massima

19 novembre 2004

La riduzione "effettiva" del capitale della s.r.l., ai sensi dell'art. 2482 cod. civ., può essere deliberata senza indicarne motivazioni e fini.

Motivazione

La disciplina contenuta negli articoli 2482 cod. civ. e seguenti, superando la tassatività delle cause della riduzione (esuberanza/perdite) contemplata dalla normativa precedente, rende ammissibile che la riduzione sia deliberata in assenza delle condizioni che, in precedenza, ne costituivano il presupposto. Nelle società a responsabilità limitata, perciò, la decisione di ridurre il capitale è rimessa alla volontà dei soci, da adottarsi discrezionalmente alla stregua di ogni altra modifica statutaria, nel rispetto del limite minimo di capitale fissato dall'art. 2463 cod. civ..
Presupposto di tale decisione è peraltro l'assenza di perdite. Non solo di importo tale da eccedere un terzo del capitale, ma anche di misura tale che il limite del terzo venga ad essere superato proprio per effetto della riduzione. Invero, l'esistenza di una specifica disciplina per tale ultima evenienza comporta che da essa la riduzione c.d. effettiva resti distinta.
In ragione del maggior margine di autonomia concesso alla società a responsabilità limitata, non si applica qui la regola, prevista per la s.p.a. dall'art. 2445 cod. civ., per la quale l'avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione.
In assenza di un obbligo di informazione preassembleare si richiede esclusivamente il rispetto del generale obbligo di informazione sancito dal terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ..
Neppure dalla delibera è prescritto che risultino le ragioni della riduzione. Possono essere le più varie e tra esse può annoverarsi, quella di adottare una struttura organizzativa in cui, ove non ricorra il superamento di almeno due dei limiti dimensionali richiamati dall'art. 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo sia meramente eventuale.
E' necessario, talvolta, che la delibera indichi la modalità con cui la riduzione deve essere attuata. Ciò si verifica tutte le volte che sia possibile, in concreto, la scelta tra forme diverse (rimborso delle quote / liberazione dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti) ovvero sia opportuna una valutazione da parte della assemblea di circostanze particolari legate alla natura e alla esecuzione dei conferimenti (prestazione di opera o servizi / prestazione di polizza o fideiussione).
Quanto alla produzione, in analogia a quanto disposto per la riduzione conseguente a perdite, di una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, essa, per quanto opportuna, non può essere ritenuta necessaria tutte le volte che non emergano perdite dall'ultimo bilancio approvato.
Del pari semplicemente opportuna è la dichiarazione resa dagli amministratori ai sensi dell'art. 2482-bis, 3° comma cod. civ., in ordine alla (non) sopravvenienza di fatti di rilievo dopo la redazione del bilancio (o situazione patrimoniale ad hoc). Peraltro, tutte le volte che la proposta di deliberare la riduzione proviene dagli amministratori, è ragionevole ritenere che, in assenza di diversa indicazione nel verbale, tale dichiarazione sia implicita.
Quanto alla attuazione della riduzione si può osservare che:
  1. Legittimamente si può far constare, in occasione della delibera di riduzione effettiva, l'inesistenza di creditori, ovvero il preventivo consenso dei creditori alla esecuzione della riduzione. Nondimeno l'esecuzione non può avere luogo prima del decorso del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2482 cod. civ., in quanto i creditori legittimati a farvi opposizione sono tutti quelli anteriori alla iscrizione e, pertanto, anche quelli successivi alla delibera stessa.
  2. Dalla non eseguibilità immediata della delibera deriva che il capitale deve essere indicato negli atti (e quindi nello statuto da depositare ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.) e nella corrispondenza della società nella misura prevista dall'art. 2250 cod. civ. (. secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente secondo l'ultimo bilancio) sino a che la riduzione non sia stata eseguita. Consigliabile è l'inserimento in statuto della clausola che dia conto della pendenza della riduzione; dopo l'esecuzione, sarà compito degli amministratori depositare il nuovo testo dal quale tale clausola sia espunta.
  3. Al pari di quanto stabilito dall'art. 2482-bis cod. civ. per il caso di perdite, anche la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi.
Modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio delle partecipazioni da rimborsare) non paiono adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbero il consenso di tutti i soci.

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