41 - Modificazioni parziali di statuto contenente clausole in contrasto con norme imperative


Massima

19 novembre 2004

Anche dopo il 30 settembre 2004 possono essere legittimamente deliberate modifiche statutarie pur senza avere prima o contestualmente rimosso dallo statuto le clausole nulle, ivi incluse quelle che siano divenute tali per contrasto con norme imperative introdotte dalla Riforma.
Il notaio può pertanto legittimamente allegare al verbale assembleare un testo di statuto aggiornato in conformità alla deliberazione assunta, ancorché contenente le preesistenti clausole in contrasto con la legge, ai fini del deposito al registro delle imprese, non trovando applicazione l'art. 223-bis, comma 6° disp. att. cod. civ..

Motivazione

Il 5° comma dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ., introdotto dalla legge di riforma, ha attribuito alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto adottate prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma) e valide secondo la normativa vigente al momento della loro introduzione una ultrattività, anche se esse risultino in contrasto con disposizioni inderogabili del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, per il periodo intercorso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004.
Conseguentemente a partire dal 1° ottobre 2004 tali disposizioni devono considerarsi improduttive di effetti in quanto affette da nullità sopravvenuta per contrarietà alla legge anche se non sono state soppresse o modificate a seguito di adeguamento statutario.
E' comunemente riconosciuto che il mancato adeguamento dello statuto entro il 30 settembre 2004 alle norme introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 non è causa per la società di sanzioni o di particolari conseguenze negative.
La sopravvenuta nullità delle clausole predette finisce per determinare una specie di "adeguamento automatico" sostanziale alla normativa introdotta dalla riforma.
Qualora l'assemblea straordinaria intenda modificare lo statuto vigente, la mancata eliminazione dallo statuto di disposizioni che ormai non possono più essere applicate non influisce sulla legittimità della deliberazione e non impedisce al notaio verbalizzante di richiedere l'iscrizione della delibera nel competente registro delle imprese.
Dalla riconosciuta legittimità della delibera che introduce modificazioni in sta-tuti per i quali non si è provveduto o non si provvede all'adeguamento discende che, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma cod. civ. si può depositare lo statuto aggiornato anche se esso contiene disposizioni ormai affette da nullità sopravvenuta.
Deve ritenersi lecita l'allegazione al verbale di assemblea del testo di tale statuto, finalizzata al deposito presso il registro delle imprese, purchè l'assemblea non abbia provveduto ad una riapprovazione dello statuto nella sua totalità.
Il sesto comma dell'art. 223-bis disp. att. cod. civ., nella parte in cui prevede che dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese Società di capitali, anche se costituite prima del 1° gennaio 2004, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, non impedisce il deposito di tali statuti non solo perché la norma citata è norma transitoria e comunque dettata con altra finalità, ma anche e soprattutto perché il divieto riguardava esclusivamente gli atti costitutivi e non i verbali di assemblea anche se portanti l'integrale approvazione di un nuovo testo statutario.

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