19 - Efficacia dell'iscrizione al Registro delle Imprese delle modificazioni statutarie


Massima

10 marzo 2004

Il principio - stabilito nell'art. 2436 cod. civ. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto.

Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la modificazione statutaria ha assunto efficacia.

Motivazione

Il nuovo testo dell'art. 2436 cod. civ. introduce nell'ordinamento - contro la più affermata linea interpretativa precedente la riforma - il principio secondo cui la deliberazione di modifica statutaria non produce effetti se non dopo l'iscrizione al Registro Imprese.

La norma é espressamente richiamata in materia di società a responsabilità limitata (art. 2480 cod. civ.) e deve pure considerarsi applicabile in tema di società in accomandita per azioni, secondo la disposizione di rinvio di cui all'art. 2454 c.c.; pari efficacia costitutiva é prevista inoltre per la pubblicità delle delibere di emissione di obbligazioni (art. 2410 cod. civ.), di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2443 cod. civ., per le società per azioni, e 2481 cod. civ. per le società a responsabilità limitata), di trasformazione (art. 2500 cod. civ., che subordina l'efficacia della trasformazione, addirittura, al doppio adempimento pubblicitario di "estinzione" della vecchia forma e di "creazione" della nuova), di fusione e di scissione (art. 2502 bis e art. 2506 ter c.c., fermo il decorso del termine dilatorio a favore dei creditori).

Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere al Registro Imprese; tale é il caso, ad esempio:
  • della nomina di amministratori in numero coerente con la nuova clausola statutaria approvata dalla stessa assemblea, ma non adeguato allo statuto "precedente", situazione che si produce anche quando viene nominato un unico amministratore, (ovvero un consiglio di amministrazione), e la nuova struttura monocratica (ovvero collegiale) dell'organo non era precedentemente prevista;
  • della delibera di trasformazione in società per azioni, assunta dalla stessa assemblea immediatamente dopo quella di aumento gratuito (ovvero a pagamento, contestualmente eseguito) del capitale sociale a minimi 120.000 euro;
  • della delibera di emissione di obbligazioni assunta nelle more dell'iscrizione della deliberazione di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni;
  • della delibera consiliare che nomina l'amministratore delegato od il comitato esecutivo, consentendolo nuova clausola statutaria ancora non iscritta al Registro Imprese.

In tutti questi casi, peraltro, si deve ritenere che le deliberazioni aventi fondamento nelle modificazione statutarie (inefficaci) siano subordinate alla preventiva iscrizione di queste ultime al registro delle imprese; questa subordinazione potrà opportunamente risultare dalle deliberazioni in modo espresso ovvero restare evidente dalla complessiva struttura delle determinazioni stesse.

L'inefficacia delle modificazioni statutarie fino al momento della loro iscrizione sembra invece da ritenersi impeditiva:
  • dell'esecuzione, da parte dell'organo amministrativo, della delega a deliberare l'aumento del capitale sociale prima che la deliberazione assembleare autorizzativa sia stata iscritta al Registro Imprese;
  • dell'esercizio del potere degli amministratori della società per azioni di deliberare sulle materie elencate all'articolo 2365 del codice civile, in epoca precedente l'iscrizione della modificazione statutaria attributiva del potere stesso;
  • dell'assunzione, da parte dell'assemblea, di delibera di emissione di obbligazioni, in epoca precedente all'iscrizione della modificazione statutaria che riconosce a questo organo, sottraendolo agli amministratori, il relativo potere.

In tutti questi casi, infatti, è carente la competenza stessa ad assumere le deliberazioni delegate - competenza che deriva solo dalla sopravvenuta efficacia delle determinazioni assembleari - e non sembra che questa carenza sia superabile ricorrendo alle forme di subordinazione illustrate.

Prassi collegate

  • Quesito n. 157-2015/I, Delibera modificativa di statuto istituto bancario e termine per l’iscrizione

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