I.G.21 - Riduzione volontaria del capitale – efficacia ed eseguibilità


Massima

1° pubbl. 9/05

In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2482 cod. civ. bisogna distinguere tra efficacia della decisione e sua eseguibilità:
  • per quanto riguarda l’efficacia anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, quinto comma cod. civ. (richiamato dall’art. 2480 cod. civ.), che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la decisione di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese - per quanto riguarda la eseguibilità della decisione, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2482, secondo comma cod. civ., in base alla quale la decisione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Da ciò discende che:
  • una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della decisione di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche dal registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione (ciò risponde anche a ragioni di “trasparenza” in modo da consentire ai creditori, attraverso la immediata esplicitazione negli atti del minor capitale, di proporre opposizione, nonché per consentire ai creditori successivi all’iscrizione della decisione di fare affidamento sul minor capitale, posto che il diritto di opposizione è comunque riservato ai creditori sociali anteriori all’iscrizione); per gli stessi motivi in caso di riduzione del capitale al di sotto dei 120.000 euro, qualora non sussistano le altre condizioni poste dall’art. 2477, terzo comma cod. civ., non sarà obbligatorio il collegio sindacale sin dalla data di iscrizione della decisione al registro imprese;
  • l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione, semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (contabilmente pertanto l’importo della riduzione verrà allocato in apposita riserva “vincolata” non distribuibile sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).

La norma in questione infatti non è volta a tutelare i “terzi” in genere affinchè la società mantenga un determinato capitale sociale, contro la volontà manifestata dai soci, bensì a tutelare i creditori anteriori all’iscrizione al registro imprese della decisione di riduzione, e che hanno fatto affidamento su un determinato capitale sociale, a vedere garantite le proprie ragioni da risorse corrispondenti all’originario capitale. L’art. 2482, secondo comma cod. civ., parlando di “esecuzione” e non di “efficacia” della decisione, mira pertanto a garantire il mantenimento nella società delle “risorse” su cui avevano fatto affidamento i creditori anteriori alla iscrizione, sino a che non sia scaduto il termine loro riconosciuto per l’opposizione, e non certo ad attribuire a tali creditori un diritto di “incidere” sulla struttura societaria, sospendendo gli effetti di una decisione legittimamente adottata dai soci.

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