Il riconoscimento, l'omologazione



Il riconoscimento è costitutivo della personalità giuridica dell'ente. In linea generale si può osservare che esso può essere specificamente conferito, vale a dire caso per caso, in base a valutazioni di carattere discrezionale, oppure concesso in maniera generica, sulla base della rispondenza della fattispecie concreta a regole legalmente prefissate: è questo il caso dell'omologazione nota1.
Il riconoscimento degli enti che hanno finalità non di lucro ha natura concessoria e discrezionale. Viene pertanto accordato non solo in esito alla verifica dell'osservanza della legge, bensì anche sulla scorta di una valutazione favorevole dell'opportunità di perseguire quel determinato scopo, tenuto conto della congruità degli elementi patrimoniali che sono stati assegnati al perseguimento del fine ideale nota2. Queste considerazioni, che si svolgevano sotto il vigore dell'art. 12 cod.civ., possono essere reiterate anche in esito all'emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 (la cui peculiare efficacia abrogatrice è derivata dalla L. 15 marzo 1997, n.59 ). Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato il riconoscimento viene infatti accordato sulla scorta di un sindacato relativo all'osservanza delle condizioni di legge, alla valutazione positiva della possibilità e della liceità dello scopo e dell'adeguatezza del patrimonio stanziato.
Il riconoscimento degli enti che esplicano la propria attività a livello nazionale veniva conferito con D.P.R.. Per gli enti c.d. infraregionali (le cui finalità statutarie si esauriscano cioè nell'ambito regionale) l'art. 14 del D.P.R. 616/77 aveva delegato alle Regioni l'esercizio del relativo potere tutte le volte in cui l'attività sia ricompresa in una delle materie di cui all'art. 117 Cost.. La nuova disciplina prevede una duplice competenza: per gli enti che debbano svolgere la propria attività nell'ambito della Regione e in relazione alle materie ad esse deferite in attuazione del disposto costituzionale la competenza spetta alla Regione (o alla Provincia autonoma: cfr. art. 7 D.P.R. 361/00). Per gli altri enti la competenza è prefettizia. Sono stati correlativamente istituiti due distinti registri delle persone giuridiche, uno presso la Regione, l'altro presso la Prefettura.
Le società di capitali assumono invece la personalità giuridica in esito all'iscrizione nel registro delle imprese, che doveva obbligatoriamente essere preceduta da un sindacato dell'autorità giudiziaria inteso alla verificazione della conformità alla legge, sia dell'atto costitutivo sia dello statuto. Tale controllo di legittimità viene denominato omologazione e la legge prevede i casi specifici in cui viene esercitato.
E' il caso di osservare che il controllo omologatorio, in esito all'emanazione della Legge 24 novembre 2000, n.340 , ha subito una radicale trasformazione. Esso è divenuto meramente eventuale (cfr. gli artt. 2330 e 2436 cod.civ.) nel caso di deliberazione modificativa mentre è stato sostanzialmente demandato al notaio per quanto attiene alla fase di costituzione della società.
In questo senso il sindacato non può considerarsi dissimile rispetto a quello già affidato al Giudice, essendo limitato alla considerazione della legittimità formale dell'atto costitutivo e delle clausole statutarie nota3. La legge vuole che sia assicurata in concreto la conformità di questi elementi alle norme inderogabili che disciplinano i singoli tipi legalmente previsti.

Note

nota1

E' incontestabile la differente natura intercorrente fra il riconoscimento degli enti senza scopo di lucro e quello delle società di capitali. L'unica particolarità riscontrabile riguarda la denominazione data alle due fattispecie dai vari autori. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.143, contrappone un sistema denominato "normativo", riguardante le società di capitali, ad un sistema "concessorio" relativo agli enti senza scopo di lucro. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.104, parla di riconoscimento conferito o genericamente o specificamente. Per Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.108, si tratta di riconoscimento o conferito dallo Stato ( per cui discrezionale), o conferito dalla legge ( riconoscimento c.d. generico).
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.289.
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nota3

V. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p.694. Occorre tuttavia precisare come, a rigore, quello del notaio non possa essere considerato un controllo. L'ufficiale rogante infatti è lo stesso soggetto che da vita all'atto e non può certo trovarsi in una posizione tale da poter esercitare una funzione di sindacato nei confronti della propria attività. Si può più correttamente riferire del ruolo notarile come quello di colui che garantisce la legalità, la legittimità dell'atto. Nè il controllo omologatorio può dirsi in una qualche misura sostituito dalla verifica che compete all'Ufficio del Registro delle Imprese, il cui sindacato attiene unicamente alla regolarità formale della documentazione esibita (cfr. Corte d'Appello di Palermo, 02 aprile 2001 ).
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000

Prassi collegate

  • Studio n. 198-2018/I, L’art. 20 comma 7 bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile
  • Quesito n. 22-2017/I, Verbale contenente più delibere sottoposte ad approvazione ex art. 56 T.U.B. e termine per l’iscrizione
  • Quesito n. 43-2015/I, In tema di azioni correlate e azioni riscattabili
  • Quesito n. 484-2014/I, Efficacia ed eseguibilità della riduzione volontaria di capitale
  • Il parere del mise su accertamento cause di scioglimento di s.r.l. e nomina dei liquidatori

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