Costituzione della persona giuridica



L'atto costitutivo della persona giuridica avente finalità lucrativa (s.p.a., s.r.l., s.r.l.s.) e quello della persona giuridica avente finalità ideale (associazione riconosciuta, fondazione) sono accomunati da un requisito: la necessità dell'atto pubblico (cfr. artt. 14 , 2328 , 2463 cod.civ.).

Di che specie di formalismo si tratta?

Per quanto attiene alle società di capitali, in esito alla riforma dell'art. 2332 cod.civ. , operata in forza dell'art. 3 D.P.R. 1127/69 sembra agevole fare riferimento alla nozione di forma ad substantiam.

In riferimento alle persone giuridiche non aventi scopo lucrativo non ci troviamo di fronte a figure omogenee. L'art. 14 cod.civ. prevede l'atto pubblico accomunando associazione e fondazione. Per la prima tuttavia la stipulazione per atto pubblico si configura come essenziale ai soli fini del riconoscimento. Sarebbe dunque possibile dar vita ad un'associazione non riconosciuta anche in forza di una scrittura privata autenticata o addirittura in virtù di un accordo verbale .

La modalità di acquisto della personalità giuridica segue comunque all'effettuazione della formalità pubblicitaria.

Per gli enti aventi finalità lucrativa (società di capitali) la personalità giuridica si acquisisce con l'iscrizione nel registro delle imprese, che avviene successivamente alla verifica da parte del notaio della sussistenza dei requisiti di legge ed al deposito costitutivo presso il Registro delle imprese (art. 2330 cod.civ., che un tempo prevedeva l'omologazione da parte del Tribunale competente). Si tratta di un caso di pubblicità costitutiva.

Per gli enti aventi finalità ideali (associazioni e fondazioni) l'evento acquisitivo si verifica in forza de ll'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (un tempo invece in esito al riconoscimento operato dall'autorità amministrativa competente nota1 ) .

Note

nota1

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.145, il quale infatti sottolineava la natura dichiarativa della pubblicità in questione. Attualmente, in esito all'entrata in vigore del D.P.R. 361/00 non dovrebbe esservi dubbio alcuno circa la costitutività dell'iscrizione.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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