Deposito dell'atto costitutivo ed iscrizione della società



Una volta che il notaio abbia ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni , ai sensi del I comma dell'art. 2330 cod. civ. il medesimo è tenuto ad effettuarne il deposito, ai fini dell'iscrizione, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente (vale a dire quello nella cui circoscrizione è posta la sede della società) entro il termine di venti giorni nota1. Il tutto con l'allegazione dei documenti che comprovino la sussistenza della condizioni di cui all'art. 2329 cod. civ. .

L'art. 2330 cod. civ. è stato soltanto marginalmente modificato per effetto della novella del 2003, avendo già subito un profondo rimaneggiamento per effetto della legge 24 novembre 2000, n. 340 , in forza della quale era stato eliminata l'indispensabilità del controllo del Tribunale nota2. Nel tempo antecedente a tale intervento normativo il controllo di legalità era infatti articolato in modo duplice. Da un lato il notaio che riceveva l'atto era comunque tenuto a sindacarne la rispondenza ai dettami di legge, dall'altro l'iscrizione della società era "filtrata" dal preventivo controllo omologatorio (avente natura di volontaria giurisdizione) del Tribunale. In esito all'eliminazione del passaggio avanti al Tribunale (almeno in via ordinaria), l'intervento notarile ha assunto un ruolo centrale. V'è al riguardo chi ha addirittura prospettato il ruolo del notaio in chiave sostitutiva rispetto a quello precedentemente svolto dal giudice. Tuttavia è stato fatto notare come una funzione di controllo postuli l'estraneità del controllore rispetto alla dinamica del perfezionamento dell'atto, il che non si può certo riferire alla funzione del notaio, il quale ne viene in concreto a conformare il contenuto nota3. Ciò che risulta sicuro tuttavia è che il notaio sia onerato del compito di verificare la rispondenza alla legge delle statuizioni di cui all'atto costitutivo e della sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richieste ai fini della costituzione, in difetto delle quali dovrà rifiutarsi di perfezionare l'atto pubblico ai sensi dell'art. 28 l.n. . La violazione di tale precetto non potrà non comportare la nullità dell'atto sul piano sostanziale e conseguenze disciplinari per l'ufficiale rogante ai sensi dell'art.138 bis l.n. .

Va ricordato a tale proposito quanti previsto dall'art. 2332 cod. civ. in merito alle nullità della società (art. 2332 richiamato per le s.r.l. anche dal successivo art. 2463 cod. civ.).

Così il notaio dovrà darsi carico non soltanto di verificare il rispetto delle disposizioni di legge che regolano la capacità delle parti e la sussistenza dei poteri di rappresentanza, ma anche la rispondenza alla norme inderogabili delle singole clausole contenute nello statuto, assicurandosi che l'atto costitutivo venga regolarmente iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese e che, conseguentemente, la società venga ad esistenza, assumendo la personalità giuridica nota4.

Ai sensi del II comma dell'art. 2330 cod. civ. se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo nel termine previsto, ciascuno dei soci è legittimato a farlo, a spese della società nota5.

Effettuato il deposito dell'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese eserciterà una semplice verifica della regolarità formale di quanto oggetto del deposito, alla stregua di quanto dispongono l'art. 2189 cod. civ. e l'art. 11 del D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581. Più in particolare, occorrerà controllare l'esistenza dell'atto costitutivo, degli allegati ad esso (statuto, sussistenza della ricevuta del versamento relativo al 25% del capitale sociale ovvero, nell'ipotesi di società unipersonale, dell'integralità del capitale), della regolarità degli stessi (si pensi alla stipulazione dell'atto costitutivo effettuata con la forma della semplice scrittura privata autenticata invece che dell'atto pubblico) anche sotto il profilo della competenza territoriale dell'ufficio a ricevere la documentazione. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è praticabile il reclamo da proporre al Giudice del Registro. La conseguente decisione è a propria volta impugnabile innanzi al Tribunale.

Giova da ultimo rilevare come sia possibile che, in relazione al peculiare oggetto sociale, debba essere rilasciato ad opera della competente autorità amministrativa, specifico provvedimento di autorizzazione, da emanarsi in esito all'esame preventivo dell'atto costitutivo già stipulato (rispetto al quale l'emanazione del relativo provvedimento non si pone pertanto come presupposto necessario: cfr. Tribunale di Firenze, 20/03/2003 ). E' per tale motivo che l'art. 223 quater disp. att. cod. civ. , introdotto con la riforma del 2003, prescrive che il termine per la domanda di iscrizione nel registro delle imprese decorra in tal caso dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

Note

nota1

Nel tempo precedente la riforma del 2003 il detto termine era di trenta giorni.
top1

nota2

Si noti come sia stata affermata la caducazione dell'iter procedimentale relativo all'omologazione che fosse ancora pendente al tempo dell'entrata in vigore della legge 340/2000: cfr. Appello di Palermo, 17/02/2001 .
top2

nota3

In quest'ultimo senso cfr. Salafia, Le funzioni notarili nella costituzione di società di capitali e nella verbalizzazione delle delibere di assemblea straordinaria, in Le Società, 2002, fasc. 9, p. 1061.
top3

nota4

Al riguardo occorre rilevare come l'intervenuta iscrizione, con la correlativa applicabilità dell'art. 2332 cod. civ. , norma che in qualche modo limita in modo severo la rilevanza delle cause di nullità della società, non pone comunque al riparo il notaio da eventuale responsabilità disciplinare. Più specificamente giova rilevare che l'eventuale sanatoria dell'atto costitutivo nullo ai sensi del V comma dell'art. 2332 cod. civ. non elimina tale responsabilità (cfr. Salafia, Le funzioni notarili, op. cit., pp. 1061 e ss.).
top4

nota5

Anteriormente alla novella i soci avevano la facoltà di domandare la condanna degli amministratori a provvedere all'iscrizione.

top5


Bibliografia

  • SALAFIA, Le funzioni notarili nella costituzione di società di capitali e nella verbalizzazione delle delibere di assemblea straordinaria, Le Società, fasc. 9, 2002

Prassi collegate

  • Quesito n. 19-2014/I, Trasferimento in Italia della sede di società di nazionalità delle isole vergini britanniche

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Deposito dell'atto costitutivo ed iscrizione della società"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti