Nullità delle deliberazioni assembleari



Ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. , le deliberazioni assunte dall'assemblea di una società per azioni (norma attualmente inestensibile alla s.r.l., stante il mancato richiamo ad essa da parte dell'art. 2479 ter cod. civ. che ha sostituito il previgente II comma dell'art. 2486 cod. civ. ) sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse nell'ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto. E' inoltre possibile che il rilievo dell'invalidità sia operato ex officio dal giudice.
La norma (ritenuta applicabile anche alla srl: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22987/2019) introduce cospicue novità rispetto al testo previgente, che non prevedeva le prime due ipotesi. Spiccano anche il mancato richiamo alla normativa contrattuale (che invece era contenuto nel testo previgente relativamente agli artt. 1421 , 1422 e 1423 cod. civ.) e l'utilizzo di termini quali "impugnazione" ed "invalidità" senza che mai si faccia menzione nel corpo della norma del termine "nullità", pure riportato nel titolo. La ragione di queste innovazioni sono chiare: nonostante la qualificazione ufficiale del vizio della deliberazione in chiave di nullità, la legge appronta una disciplina da quest'ultima piuttosto divergente. Da un lato la legittimazione all'impugnativa è estesa a chiunque vi abbia interesse ed è anche rilevabile ex officio del giudice, dall'altro tuttavia il rimedio è esperibile entro un termine triennale decorrente dall'iscrizione o dal deposito presso il Registro delle Imprese (ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, nell'ipotesi in cui la deliberazione non sia soggetta ad iscrizione o deposito). Inoltre il rinvio al VII ed all' VIII comma dell'art. 2377 cod. civ. (di cui meglio nel prosieguo) rinnega i canoni dell'insanabilità e dell'inefficacia propri della fattispecie nulla.
L'imprescrittibilità dell'azione di impugnativa è prevista unicamente per le deliberazioni che modificano l'oggetto socìale (in armonia, per quanto attiene alla fase costitutiva, con l'art. 2332 cod. civ. ), prevedendo attività illecite o impossibili. E' chiaro che unicamente in questi casi la nullità si palesa veramente tale: nelle altre ipotesi (mancata convocazione dell'assemblea ovvero mancata verbalizzazione) ci si può legittimamente domandare quale sia la reale natura giuridica dell'invalidità in questione. Si può al riguardo ipotizzare un tertium genus di deliberazione invalida (relativamente cioè alla mancata convocazione dell'assemblea ed al difetto del verbale), i cui caratteri cioè si pongono a metà strada tra l'annullabilità e la nullità (similmente a quanto è dato di poter osservare in materia di matrimonio: cfr. l'art. 117 cod. civ. ).
Se si coordina l'art. 2379 cod. civ. con l'art. 2377 cod. civ. diviene palese che il regime ordinario dell'invalidità della deliberazione assembleare, all'evidente scopo di assicurare una maggior stabilità ed efficacia delle decisioni della società, è quello della semplice annullabilità nota1. La nullità è prevista soltanto per i casi limite in cui l'oggetto della decisione assunta dall'organo debba essere considerato irrealizzabile ovvero contrario alla legge. In detti casi l'impugnativa non sarà soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 2377 cod. civ. , potendo sempre essere proposta ex art. 1422 cod. civ. (imprescrittibilità dell'azione di nullità). La deliberazione deve infatti essere considerata come del tutto inefficace ab origine e la relativa azione promossa allo scopo di riconoscere siffatta situazione giuridica non può che condurre ad una pronunzia di mero accertamento.
Ciò premesso in linea generale, occorre occuparsi più approfonditamente delle ipotesi di cui alla norma in esame, non senza rilevare che, limitatamente alle specifiche deliberazioni di cui all'art. 2379 ter cod. civ. , la detta norma appronta una disciplina speciale, che deroga a quella che qui si espone.
1) Quanto al difetto consistente nella mancata convocazione, il III comma dell'art. 2379 cod. civ. si affretta a precisare che essa non può venir considerata tale nell'ipotesi di mera irregolarità dell'avviso, "se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente ("tempestivamente" nel testo originario antecedente la novellazione di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ) avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea". Chiaro è l'intento di conservare la massima efficacia alla condotta di chi ha il potere di convocare l'assemblea, anche a dispetto della tutela dei diritti individuali dei soci. V'è al riguardo chi ha sottolineato come gravi difetti dell'avviso di convocazione (quali l'omessa indicazione di un argomento posto all'ordine del giorno) cagioneranno la semplice annullabilità della deliberazione assunta nota2.
2) Quanto invece alla mancata verbalizzazione, sempre il III comma in commento specifica che il "verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio". Anche qui si è tosto rilevato come più non sembrano affette da nullità ipotesi quali l'adozione della deliberazione in seconda convocazione preceduta da una adunanza andata deserta in prima convocazione quando quest'ultima non sia stata verbalizzata nota3.
3) Veniamo ad esaminare il caso dell'oggetto impossibile o illecito. Quando la deliberazione assunta dall'organo deliberante si può reputare abbia un siffatto contenuto?
Sicuramente nulla sarebbe la deliberazione quando l'oggetto di essa fosse di per sé impossibile ovvero contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Viene comunemente riportato l'esempio di una deliberazione con la quale i soci decidono di non provvedere alla redazione del bilancio di esercizio, di aprire una casa di appuntamenti, di emettere azioni al portatore (non di risparmio). Secondo un'opinione nota4 si riscontrerebbe nullità anche quando, pur essendo l'oggetto astrattamente lecito, il contenuto fosse comunque illecito. L'organo assembleare non già delibera di non redigere il bilancio: ne approva scientemente uno che contiene allocazioni false. Il tema della situazione patrimoniale contenente dati erronei od omissiva è rilevante quando abbia condotto i soci ad approvare operazioni sul capitale su presupposti erronei (Cass. Civ., Sez. VI-I, 6856/2014).
Può dunque concludersi nel senso che qualsiasi contrarietà della deliberazione ad una norma imperativa conduca alla nullità?
Sul tema si registrano tendenze contrastanti: a fronte di un orientamento nota5 in base al quale la nullità investirebbe soltanto quelle deliberazioni il cui contrasto abbia a che fare con norme imperative dettate a tutela di interessi generali (dovendo reputarsi solo annullabili le deliberazioni contrastanti norme imperative intese alla esclusiva tutela di singoli o di gruppi di soci), si contrappone il parere di chi nota6 addirittura reputa inesistenti le decisioni assunte dall'assemblea relativamente a materie a questa sottratte, come in relazione ai diritti soggettivi dei singoli soci. Al tema viene attribuito un rilievo specifico con riferimento al nodo delle deliberazioni inesistenti. E' qui solo il caso di aggiungere come il legislatore della riforma si sia espressamente proposto di eliminare gli spazi interpretativi volti a conferire rilevanza a siffatta categoria giuridica.
In giurisprudenza è stata affermata (sotto il vigore della disciplina antecedente la riforma) la nullità della deliberazione di una società cooperativa con la quale era stata innalzata la quota sociale a carico di ciascuno dei soci imponendone il versamento a pena di espulsione del singolo socio (Cass. Civ. Sez. I, 654/94 ). L'assemblea a buon diritto avrebbe invece potuto provvedere mediante un'operazione di aumento del capitale sociale la cui sottoscrizione si ponesse come semplicemente facoltativa per i soci. Non si sarebbe potuto tuttavia, come detto, desumere da questo orientamento un principio in base al quale, in ogni caso di violazione di un diritto soggettivo del singolo socio, in relazione al quale cioè l'assemblea sia in carenza di potere, la relativa deliberazione avrebbe potuto essere comunque qualificata come nulla. In questo senso si veda anche Cass. Civ. Sez. I, 26482/08 che ha ritenuto (sempre in riferimento a fattispcie disicplinata dalla normativa ante riforma) semplicemente annullabile e non nulla per illiceità dell'oggetto la deliberazione che avesse sacrificato il diritto soggettivo spettante al singolo socio (nella specie il diritto di opzione). In altri casi si è addirittura giunti a scindere il contenuto di una deliberazione complessa, valutandone una parte come valida ed altra parte come giuridicamente inesistente (Cass. Civ. Sez. I, 133/87 ). Altre volte il discrimine tra deliberazione nulla e deliberazione semplicemente annullabile è stata posta proprio in relazione alla natura generale ovvero semplicemente particolare degli interessi violati (Cass. Civ. Sez. I, 906/79 ).
Da ultimo l'art. 2379 cod. civ. richiama il VII e l'VIII comma dell'art. 2377 cod. civ. , stabilendone l'applicabilità alle deliberazioni "nulle" in esame, sia pure previa valutazione di compatibilità. In buona sostanza viene sancita la possibilità di sostituire la deliberazione nulla con altra valida con effetti retroattivamente sananti nonchè la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede in base alla deliberazione invalida. Non si vede come poter conciliare siffatte caratteristiche con la condizione giuridica della nullità, tipicamente contrassegnata dall'improduttività di effetti per chicchessia, dall'insanabilità e dalla natura dichiarativa della relativa pronunzia. E' chiaro che le perplessità esposte in apertura vengono vieppiù corroborate dal rinvio in parola a principi assolutamente divergenti e propri di una condizione giuridica qualificabile in chiave di mera annullabilità.
Assai delicato è il problema della responsabilità disciplinare del notaio chiamato ad intervenire per redigere il verbale di assemblea deliberante in sessione straordinaria. Non è detto che in ogni caso in cui il contenuto della deliberazione assembleare sia nullo sussista tale responsabilità, scaturente ex art. 28 l.n. . Occorre a questo proposito distinguersi ciò che il notaio, quale segretario, deve far constatare (ad esempio la regolarità della convocazione) da quanto invece è necessario si limiti a riportare, dando atto di quanto i soci, una volta regolarmente costituita l'assemblea, vengano a decidere (Cass. Civ. Sez. III, 4441/98 ). Nel primo caso il pubblico ufficiale sarà considerato responsabile, non altrettanto è a dirsi nel secondo.

Note

nota1

L'ampio dibattito dottrinale sull'invalidità delle delibere assembleari, trovava (già sotto il vigore della previgente disciplina) concordi gli interpreti (Ferri, Le società, in Tratt. dir. civ. it. dir. da Vassalli, Torino, 1987; Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1984; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963) sulla tendenza a circoscrivere e tipizzare la sanzione della nullità. Peraltro, l'orientamento improntato sull'esigenza di stabilità delle decisioni societarie (Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 399; Campobasso, Diritto commerciale, Torino, 1997, pp. 313 e ss. ) è stato posto in risalto anche dalla recente giurisprudenza (Tribunale di Trento, 08/02/2001 ) la quale ha affermato che non può essere considerata nulla la deliberazione assembleare convocata con ordine del giorno generico. In esito alla riforma appare chiaro l'intento del legislatore da un lato di indicare nell'annullabilità la condizione giuridica ordinariamente conseguente ai vizi della deliberazione, dall'altro di maggiormente descrivere le ipotesi di nullità, sottraendo spazio ad operazioni di ermeneutica giudiziaria intese ad individuare, facendo ricorso alla categoria dell'inesistenza, spazi ulteriori di inefficacia giuridica (cfr. Abete, in La riforma delle società, Torino, 2003,2/I, p. 372).
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nota2

Abete, in La riforma delle società, cit., 2/I, p.373
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nota3

Si veda il riferimento bibliografico di cui alla precedente nota.
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nota4

Così Di Sabato, op. cit., p. 404. Contra Galgano, La società per azioni, in Tratt. di dir. comm. e dir. pubb. ec., vol. VII, Padova, 1988, p. 241, il quale sostiene che, affinchè una deliberazione sia nulla, occorre che l'oggetto in sè sia illecito o impossibile, mentre negli altri casi è solo annullabile.
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nota5

In questo senso Zanarone, L'invalidità delle deliberazioni assembleari, in Tratt. soc. per azioni, vol. III, t. 2,1993, p. 419. Contra Grippo, L' assemblea, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Rescigno, Torino, 1985, pp. 357 e ss., poichè si presupporrebbe l'esistenza di norme cogenti approntate nell'esclusivo interesse del socio, privando però, il contenuto normativo dell'art. 2371 cod. civ. apri.
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nota6

Avvaloravano, sotto il vigore della precedente normativa, la tesi che una deliberazione assembleare giuridicamente inesistente fosse una "non deliberazione", Grippo, op. cit., p.877; Ferri op. cit., p. 391; Quintarelli, Le deliberazioni assembleari inesistenti, in Giur. Comm., vol. I, 1984, pp. 1158 e ss.. Contra, Cottino, Diritto Commerciale, vol. I, t. 2, Padova, 1987, pp. 431 e ss., il quale sosteneva l'incertezza della distinzione tra le ipotesi di mancanza e di semplice vizio del procedimento costitutivo della delibera e la dubbia identificazione delle norme imperative la cui violazione darebbe luogo all'inesistenza.
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Bibliografia

  • ABETE, La riforma delle società, 2, Torino, I, 2003
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA, Gli imprenditori e la società, Milano, 1984
  • FERRI, Le società, Torino, Trattato dir.civ.it., 1987
  • GALGANO, La società per azioni, Padova, Tratt.di dir.comm.e dir.pubb.ec., VII, 1988
  • GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1960
  • GRIPPO, L'assemblea nelle società per azioni, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1985
  • QUINTARELLI, Le deliberazioni assembleari inesistenti, Giur.comm., I, 1984
  • ZANARONE, L'invalidità delle deliberazioni assembleari, Trattato delle società per azioni, 1993

Prassi collegate

  • Quesito n. 226-2016/I, Convocazione dell’assemblea di società per azioni e necessità della delibera del consiglio d’amministrazione

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