Codice Civile art. 2286


ESCLUSIONE
1. L' esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l' interdizione, l' inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l' opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori.
3. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

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