Sopravvenuta perdita della capacità di agire




Ai sensi del I comma dell'art. 2286 cod. civ. legittimano l'esclusione del socio anche il sopraggiungere di cause che ufficializzano la perdita totale o parziale della capacità di agire. L'interdizione ovvero l'inabilitazione del socio (ma, si deve ritenere, anche la nomina al medesimo di un amministratore di sostegno) non possono non comportare la sostanziale diminuzione nel socio della possibilità di apportare fattivamente la propria collaborazione, attivandosi in maniera fattiva per il buon andamento della società. La legge assume in considerazione anche la condanna ad una pena che importa interdizione anche temporanea del socio dai pubblici uffici. In questo caso la possibilità di escludere il socio deve essere ricondotta al discredito che ne discende per la società.

La possibilità di escludere il socio sussiste per il tempo in cui si protrae la situazione di incapacità di agire di costui, nè la relativa facoltà è soggetta a prescrizione (Cass. Civ. Sez. I, 354/76 ).

Ovviamente non è detto che il socio incapace sia necessariamente escluso: è infatti ben possibile che egli, munitosi delle debite autorizzazioni, possa rimanere nella compagine sociale.

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