Esclusione facoltativa




Vengono qualificate come cause di esclusione facoltativa del socio quegli eventi in seguito ai quali gli altri soci possono deciderne l'estromissione dalla compagine sociale. Ad esse si riferisce l'art. 2286 cod. civ. . E' possibile che si tratti di situazioni previste dalla legge ovvero contemplate nei patti sociali. In ogni caso occorre che abbia luogo un procedimento al termine del quale il socio cessa di far parte della società. Diversamente l'esclusione avrebbe luogo automaticamente, salvo l'eventuale giudizio instaurato al fine di contestare detta efficacia automatica. Precisamente è questa l'operatività delle cause di esclusione di diritto di cui all'art. 2288 cod. civ. .

Ciò premesso, la norma citata per prima dispone che l'esclusione di un socio possa aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni discendenti dalla legge o dal contratto sociale ed anche in esito alla conclamata perdita, anche parziale, della capacità di agire ovvero per aver riportato una condanna ad una pena che implica l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Ancora, può essere escluso ai sensi del II comma dell'art. 2286 cod. civ. il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa a causa della sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori. Infine, a mente del III comma della disposizione in esame, può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

Nel corso dell'esame che segue metteremo a fuoco le singole cause di esclusione facoltativa, il relativo procedimento e le condizioni di operatività della causa di scioglimento del rapporto sociale.

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