Esclusione pattizia del potere di opposizione ex III comma art. 2257 cc



Il II comma dell'art. 2257 cod. civ. prevede che sull'opposizione di uno dei soci al compimento di un atto di gestione deciso da un socio amministratore deliberi la maggioranza, computata in base al peso nella partecipazione agli utili. Ci si domanda se l'efficacia della disposizione sia derogabile pattiziamente, nel senso di escludere o limitare convenzionalmente in via preventiva la possibilità di esprimere il diritto di veto di uno o più soci. Una siffatta clausola, se ammissibile, potrebbe informare di sé un apposito patto del contratto sociale.

Al riguardo non v'è uniformità di opinioni tra gli interpreti. Secondo taluno la previsione pattizia sarebbe affetta da nullità nota1. Altri invece è del contrario parere nota2. Il punto fondamentale è costituito dalla derogabilità o meno del modo di disporre del II comma dell'art. 2257 cod. civ.. Non sembra al riguardo che ostino norme o principi di carattere cogente, neppure in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 che ha esplicitato il riferimento al II comma dell'art.2286 cod. civ.quale criterio gestionale cardinale. Il ragionamento che si può condurre sul punto non può prescindere dall'osservazione secondo la quale nella compagine sociale ben potrebbero darsi soci amministratori e soci privi del relativo potere (nel qual caso vanterebbero comunque il diritto di esercitare il controllo sull'attività di coloro che amministrano ai sensi dell'art. 2361 cod. civ.). Questo schema potrebbe dar luogo all'ipotesi in cui, in una società composta da tre soci, uno solo di essi rivesta la qualità di amministratore (Cass. Civ. Sez. I, 6419/84 ). In tal caso ai soci non amministratori non competerebbe certo il potere di contestare la decisione assunta dal socio amministratore. Se questa situazione non contrasta con la legge non si vede come possa diversamente opinarsi per l'ipotesi in esame, nella quale cioè ai soci amministratori sia precluso il veto sulle operazioni decise da uno di essi. In fondo l'eventualità si pone come di rango inferiore rispetto a quella appena prospettata. L'impraticabilità dell'opposizione si traduce in fondo sia in un potere più pieno di ciascuno dei soci amministratori, sia in una correlativa limitazione, nella misura in cui venisse reciprocamente riconosciuto a più di uno di essi. È chiaro che l'assunzione di decisioni contrastanti e reiterate da parte dei soci potrebbe dar luogo ad un insanabile dissidio tra i medesimi, come tale causa di scioglimento della società.

Cosa riferire invece della rinunzia preventiva a valersi del diritto di opposizione al compimento dell'atto di gestione effettuata da uno o più soci amministratori? Al riguardo v'è chi ha prospettato nella fattispecie una "violazione dell'obbligazione sociale avente per oggetto l'esercizio dell'opposizione, ove necessario, agli atti di amministrazione decisi singolarmente da ciascuno dei soci amministratori". Essa potrebbe legittimare l'adozione di un provvedimento di esclusione a carico del socio amministratore rinunziante nota3.

Note

nota1

Cfr. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 366.
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nota2

Così Ferri, Disposizioni generali. Società semplice, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 158. Cfr. anche Salafia, L'amministrazione delle società personali, in Le Soc., vol. 18, fasc. 11,1999, p. 1285. Secondo quest'ultimo A., in particolare, la legittimità della clausola statutaria con la quale viene soppresso il diritto di opposizione si ritrarrebbe dalla considerazione della natura privatistica dell'interesse ad essa sotteso.
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nota3

Così Salafia, op. cit., p. 1287. Secondo l'A. la rinuncia all'opposizione dovrebbe essere valutata caso per caso in relazione al singolo atto di gestione. Una rinunzia preventiva compiuta in relazione ad una astratta ed indeterminata attività di amministrazione avrebbe invece il senso di ricusare il compito di attendere alle operazioni sociali.
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Bibliografia

  • FERRI, Disposizioni generali.Società semplice, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972
  • SALAFIA, L'amministrazione delle società personali., Le società, vol. 18 - fasc. 11, 1999

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