Società composta da due soci: diritto alla liquidazione della quota e facoltà di scioglimento



In una società a base personale formata da due soci soltanto la morte di uno di essi evidenzia innanzitutto la questione del venir meno dell'ente sociale stesso. Il caso è previsto sia dall'art. 2284 cod. civ. , quale causa di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio, sia, indirettamente, dal n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. , quale causa di scioglimento della società intera.

Infatti in una compagine sociale di due soci soltanto la morte di uno non può non implicare il venir meno della pluralità dei soci, evento al quale la norma da ultimo citata ricollega lo scioglimento della società, sia pure in esito alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.

Prevale la portata di quest'ultima norma ovvero della prima?

Prima di rispondere al quesito è necessario precisare che il tema possiede quantomeno due distinte sfaccettature.

Un conto è infatti ipotizzare l'operatività puramente automatica delle due norme citate, altra cosa è prendere in considerazione l'efficacia dell'iniziativa assunta dal socio superstite ed intesa ad addivenire allo scioglimento anticipato della società. Si tratta invero di due casi assolutamente diversi.

1) Nella prima eventualità si può tranquillamente riferire della prevalenza della causa di scioglimento del vincolo individuale. Essa infatti si manifesta immediatamente e non già, come nell'ipotesi di cui all'art. 2272 n. 4, cod. civ. , allo spirare di un termine. In giurisprudenza è stato così negato il diritto degli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società "anziché il controvalore in denaro della quota di partecipazione". Lo scioglimento della società infatti corrisponde "ad un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della pluralità medesima" (così Cass. Civ. Sez. II, 5809/01 che ha altresì affermato che l'onere della prova del valore della quota incomba sul socio superstite e non sugli eredi del defunto; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 8670/00 ; Cass. Civ. Sez. I, 4169/95; si veda pure Cass. Civ., Sez. VI-I, 9346/2018 che fa menzione di una condicio juris irretroattiva).

2) Il secondo caso si sostanzia piuttosto nella domanda se, a fronte del diritto degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto previsto dall' art. 2284 cod. civ. , possa essere esercitato il diritto potestativo del socio superstite di dichiarare la preferenza per lo scioglimento immediato della società anche in data successiva a quella della morte, ma comunque prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dagli artt. 2272 e 2289 cod. civ. nota1 . Si badi al fatto che la formulazione dell'art. 2284 cod. civ. è tale da far chiaramente emergere come lo scioglimento della società sia oggetto di una preferenza che i soci superstiti ben possono esprimere in maniera prevalente. Ci si domanda piuttosto se questa regola abbia modo di funzionare anche quando i soci siano due soltanto.

In questo modo è chiaro che gli eredi sarebbero costretti a "subire" gli effetti eventualmente negativi della procedura di liquidazione in rapporto all'unilaterale volontà del socio superstite. Né si pensi all'irrilevanza della questione quando l'intervallo temporale tra la morte del socio e la decisione del superstite è modesto. Si faccia il caso del decesso del socio d'opera il cui apporto costituisca non soltanto l'elemento sostanziale in base al quale valutare l'avviamento, ma addirittura il perno di tutta l'attività, in difetto del quale la situazione economica della società subisca una repentina perdita di valore economico. A carico di chi è da porre il deterioramento della situazione patrimoniale che si produce nel periodo di tempo intercorrente tra la morte del socio e lo scioglimento della società?

Così enunciata la portata pratica del nodo, sono state avanzate più costruzioni teoriche.

Secondo un risalente ed isolato orientamento della S.C. prevarrebbe la considerazione dell'aspetto relativo alla morte del socio, ciò che comunque precluderebbe al superstite di poter porre in liquidazione la società (Cass. Civ. Sez. I, 1278/74 ) nota2.

Successivamente si rinvengono differenti affermazioni. E' stato così deciso nel senso della piena facoltà del socio superstite di scegliere, entro i sei mesi concessi per la ricostituzione della pluralità dei soci, tra la liquidazione della quota agli eredi e lo scioglimento della società (Cass. Civ. Sez. I, 936/81 ; cfr. anche, assai chiaramente, Tribunale di Palermo, 03/02/1984 ).

Una giurisprudenza di merito ha ancor più dettagliatamente descritto il fenomeno. La nascita del diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della di lui quota coinciderebbe con la morte. L'operatività di tale diritto sarebbe tuttavia sospensivamente condizionata all'evento negativo consistente nel difettoso esercizio del (parallelo) diritto del socio superstite allo scioglimento della società (Tribunale di Milano, 04/07/1996 ). In buona sostanza il socio superstite potrebbe ad libitum imporre agli eredi del defunto di prendere parte alla procedura di liquidazione e, soprattutto, di dover attendere l'esito della stessa, eventualmente subendo le conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista economico di un risultato finale inferiore a quello corrispondente al valore della quota al tempo della morte del socio. Neppure il compimento di atti gestionali nell'intervallo temporale tra questo evento e la decisione di sciogliere la società (comunque da assumere entro sei mesi dalla morte) potrebbe precludere una decisione del superstite nel senso di mettere in liquidazione la società ai sensi dell'art. 2284 cod. civ. . E' stato però deciso che detta operatività non potrebbe sostanziarsi nel compimento di nuove operazioni, di per sè dimostrazione per fatti concludenti di voler proseguire l'attività sociale (Cass. Civ. Sez. I, 936/81 ).

Fin qui si è riferito dell'incidenza della condotta del socio superstite sul diritto degli eredi di quello defunto. La fattispecie potrebbe tuttavia essere riguardata dal punto di vista inverso. E' agevole sul punto concludere, una volta chiarito come gli eredi non siano titolari di alcun'altra situazione soggettiva diversa dal diritto di credito consistente nella liquidazione della quota del proprio avente causa, nel senso dell'assenza di qualsiasi potere in capo agli stessi in ordine ad una richiesta di liquidazione della società, ciò che compete unicamente al socio superstite (Appello di Torino, 24 marzo 2009 ).

Note

nota1

Il decesso avrebbe infatti l'effetto automatico ex lege di rendere operativa l'estinzione della società che si compierebbe tuttavia soltanto in esito all' inutile decorso del termine di sei mesi di cui al n. 4 dell' art. 2272 cod. civ. . In ogni caso quando all'atto della decisione della vertenza instauratasi tra il socio superstite e gli eredi del defunto sia già trascorso il termine semestrale in parola, la società è da reputarsi già sciolta, divenendo irrilevante stabilire se il socio superstite possa sciogliere la società anche prima dei sei mesi (Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 16 maggio 2002 ).
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nota2

Si badi alla coincidenza dei due termini, entrambi di sei mesi, stabiliti rispettivamente per ricostituire la pluralità dei soci e per liquidare il valore della partecipazione del socio defunto agli eredi dello stesso.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 143-2015/I, Accettazione beneficiata e quote di società di persone
  • Quesito n. 799-2014/I, Morte dell’unico socio di società per persone e nomina del liquidatore
  • Quesito n. 577-2014/I, Sas, morte del socio, sequestro conservativo e transazione
  • Quesito n. 976-2013/I, SNC, scioglimento e continuazione dell'attività da parte del socio superstite sotto forma di impresa individuale

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