Lo scioglimento della società a base personale avviene per una delle cause indicate nell'art. 2272 cod. civ. . Una volta che si verifichi una di esse si apre un complesso procedimento volto a definire tutti i rapporti che fanno capo alla società in relazione sia ai terzi, sia ai soci. Lo scioglimento della società non determina infatti immediatamente l'estinzione della società. Prima di arrivare alla cessazione della sua esistenza è necessario procedere alla monetizzazione delle attività sociali, al pagamento delle passività e alla ripartizione di quanto rimane tra i soci (Cass. Civ. Sez. I,
1902/80 ). Questa fase, denominata
liquidazione , verrà a propria volta assoggettata a compiuta disamina.
Riprendendo testualmente la norma citata, la società si scioglie nei casi che seguono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.