Negozi plurilaterali contrassegnati dalla comunanza di scopo delle parti



I negozi plurilaterali nei quali le parti perseguono un comune fine non si possono ricondurre alla sola specie dei contratti associativi nota1.Questi ultimi sono contraddistinti dall'essere contratti aperti, volti a dar vita ad entità organizzate nota2 . Si pensi al contratto di società (art. 2247 cod.civ.), a quello con il quale si da vita ad un'associazione (sia essa riconosciuta o meno) (art. 16 cod.civ. ).

La caratteristica fondamentale, che vale a differenziarli sostanzialmente dai contratti di scambio, è l'assenza di contrapposizione di interessi nota3 e la struttura, tendenzialmente aperta all'adesione di ulteriori parti nota4. Questo aspetto risulta complementare rispetto a quello, ulteriore, che si sostanzia nella possibilità del mantenimento in vita del contratto, nonostante il venir meno della partecipazione di uno dei contraenti, ogniqualvolta detta partecipazione non dovesse esser considerata come essenziale per l'economia dell'affare. Queste considerazioni, dal punto di vista normativo, consentono di ricondurre ad un'unica ratio sia la norma di cui all'art.1332 cod.civ., sia quelle di cui agli artt. 1420 , 1446 , 1459 , 1466 cod.civ.. Queste ultime non rinvengono senso alcuno non solo in tema di contratti di scambio, connotati dalla necessaria bilateralità (Cass. Civ. Sez. II, 1592/80 ), ma neppure per tutte le eventuali altre individuabili specie di negozi plurilaterali (nelle quali i contraenti non perseguano un comune scopo)nota5 . In definitiva è possibile sia "aggiungere" un contraente (art.1332 cod.civ.), sia "eliminarlo" (artt. 1420 , 1446 , 1459 , 1466 cod.civ.) dal congegno contrattuale.

Occorre inoltre ribadire che il dato essenziale dei negozi in discorso è la struttura aperta e la natura comune del fine delle parti, non la plurilateralità, che corrisponde ad un dato meramente accidentale nota6. Da un lato il contratto di società può intercorrere tra due soli soci, dall'altro risulta addirittura ammissibile, in tema di società a responsabilità limitata, la costituzione di una società unipersonale (art. 2475 bis cod.civ.apri). In materia di società a base personale, è inoltre possibile la sopravvivenza, sia pure limitatamente al periodo di sei mesi, di una compagine sociale ridotta ad un solo socio (art. 2272 n.4 cod.civ.).

Un discorso per certi versi analogo può essere ripetuto per quanto attiene agli ulteriori contratti associativi: si pensi all'associazione riconosciuta o non riconosciuta. L'art. 16 cod.civ. prevede, quale requisito cardinale, che, nell'atto costitutivo, vengano precisate le condizioni di ammissione degli associati (contratto aperto a struttura aperta).

Accanto ai contratti che danno origine ad una struttura organizzativa, talvolta dotata di mera soggettività, talaltra di personalità giuridica, la dottrina ha inoltre evidenziato l'esistenza di ulteriori accordi normativi che, pur in difetto di un'efficacia costitutiva di un centro di riferimento soggettivo, sono idonei a determinare l'insorgenza di regole alle quali le parti dovranno sottostare nel compimento di una determinata futura attività negoziale nota7. La rilevanza di questi accordi può essere meramente interna (vale a dire tra gli stipulanti) ovvero può riguardare anche i rapporti da instaurare con terzi. Si pensi ai contratti collettivi di lavoro , destinati a sortire effetto nei confronti anche di soggetti che non hanno partecipato alla stipulazione (Cass. Civ. Sez. Lav., 2022/99 ; Cass. Civ. Sez. Lav., 4458/88 ; Cass. Civ. Sez. II, 8098/90 ; Cass. Civ. Sez. Lav., 2021/95 ; Cass. Civ. Sez. I, 7872/94 ; Cass. Civ. Sez. III, 861/89 ; Cass. Civ. Sez. II, 1180/86 ; Cass. Civ. Sez. I, 3180/85 ; Cass. Civ. Sez. II, 2960/82 ; Cass. Civ. Sez. I, 1843/79 ).

Può infine darsi un'ultima categoria di negozi plurilaterali, qualificati dalla comunanza di scopo dei contraenti: tali ad esempio i contratti di gioco e di scommessa collettivi, ai quali possono dunque essere applicate le regole peculiari sopra già enunziate nota8 .

Note

nota1

Così anche Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.11. Afferma, invece, la sostanziale identità tra la nozione di contratto plurilaterale e quella di contratto associativo il Ferri, voce Contratto plurilaterale, in N.sso Dig.it., p.681. Il Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.611, ritiene che il rapporto tra contratto associativo e contratto plurilaterale sia di genere rispetto allla specie, sulla base della considerazione che, mentre il contratto associativo può essere a due o più parti, il contratto plurilaterale presupporrebbe la necessaria pluralità delle parti. In realtà, questa posizione è oggi superata dalla constatazione della variabilità del numero delle parti, per cui la plurilateralità non rappresenta il dato essenziale di siffatti negozi (cfr. Osti, Contratto, in N.sso Dig.it., IV, Torino, 1959, paragrafo 26).
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nota2

Cfr.Carlo, Il contratto plurilaterale associativo, Napoli, 1967.
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nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.214.
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nota4

Cesaro, Contratto aperto ed adesione del terzo, Napoli, 1979.
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nota5

Analogamente Maiorca, cit., p.2.
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nota6

Messineo, , Il contratto in genere, cit., p.599 rileva come sia possibile che il contratto associativo con più parti si formi in maniera progressiva.Ciò sarebbe ammissibile soltanto se si trattasse di contratto nel quale "le parti perseguono uno scopo comune e dove, quindi, nuovi soggetti possono inserirsi senza lesione degli interessi dei contraenti originari".
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nota7

Guglielmetti, I contratti normativi, Padova, 1969 e Messineo, cit., p.668.
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nota8

Secondo la dottrina (Ascarelli, Contratto plurilaterale e totalizzatore, in Riv.dir. comm., 1949, I, p.160) si tratta di contratti in cui alla presenza della comunanza di scopo non corrisponde né il fenomeno associativo né quello normativo.
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Bibliografia

  • ASCARELLI, Contratto plurilaterale e totalizzatore, Riv.dir.comm., I, 1949
  • CARLO, Il contratto plurilaterale associativo, Napoli, 1967
  • CESARO, Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979
  • FERRI, Contratto plurilaterale, Torino, Nss.Dig.It, IV, 1959
  • GUGLIELMETTI, I contratti normativi, Padova, 1969
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • OSTI, Contratto, Torino, N.sso Dig. it., IV, 1959
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Studio n. 587-2016/C, Natura e opponibilità del consorzio di urbanizzazione

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