Scioglimento della società in nome collettivo



La disciplina dello scioglimento della società in nome collettivo è fondamentalmente analoga a quello dettata per le società semplici. Al riguardo l'art. 2308 cod. civ. fa espresso riferimento all'art. 2272 cod. civ. , aggiungendo alle cause di scioglimento di cui alla norma citata, quelle ulteriori costituite dall'eventuale adozione da parte dell'autorità governativa di uno specifico provvedimento nei casi stabiliti dalla legge, nonché della dichiarazione di fallimento (che, come tale, riguarda le società esercenti un'attività commerciale). Occorre riferire che, a decorrere dal 15 agosto 2020, il fallimento sarà sostituito dalla procedura di liquidazione giudiziale (ai sensi dell’art. 382, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Va osservato come si tratti di due cause di scioglimento estranee al rapporto sociale: esse infatti non sono in alcun modo dipendenti da patti sociali o da vicende negoziali riferibili ai soci, discendendo piuttosto da situazioni esterne che precludono alla società la prosecuzione dell'attività nota1. Per quanto attiene al provvedimento dell'autorità governativa, è stato rilevato come non sia dato rinvenire specifiche disposizioni di legge, ad eccezione forse dell'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa nota2. In quest'ultimo caso infatti la cessazione dell'impresa rappresenta una finalità fondamentale della liquidazione coatta, che non viene certo meno quando ad esservi assoggettata sia una società in nome collettivo anziché una società di capitali nota3. La liquidazione coatta amministrativa impedisce la prosecuzione dell'attività sociale e sembra preferibile ritenere che comporti anche l'estinzione della società, ove si consideri che l'art. 213 l.f. (anche nel testo novellato entrato in vigore il 1 gennaio 2008 ) pone, per il tramite del richiamo agli artt. 2494 e 2495 cod.civ. a carico del commissario liquidatore l'obbligo di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese nota4.

Il fallimento della società costituisce ulteriore causa di scioglimento della società in nome collettivo, pur non cagionandone l'estinzione. Prima di ciò è necessario infatti che si proceda alla liquidazione del patrimonio sociale. Non è poi detto che in esito alla liquidazione, quindi dopo la chiusura del fallimento, la società debba per forza estinguersi nota5. La sorte della società al termine della procedura fallimentare dipende dalla volontà dei soci, i quali potrebbero sia decidere per l'estinzione, sia deliberare la continuazione dell'attività sociale nota6.

Il procedimento di liquidazione non è una fase necessaria ed indispensabile (come invece accade per le società di capitali). Quando infatti non vi fosse alcun attivo da distribuire, in parallela assenza di poste passive, sarebbe possibile, dando atto di ciò, sciogliere immediatamente la società, domandandone la parallela cancellazione dal registro delle imprese.

Note

nota1

Bavetta, La società in nome collettivo, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 154.
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nota2

Buonocore, Società in nome collettivo, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p. 416. L'intero procedimento è stato riformato dal D.Lgs. 14/2019, che agli art. 293 e ss. contempla la nuova disciplina destinata ad entrare in vigore dal 15 agosto 2020.
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nota3

Bavetta, La liquidazione coatta amministrativa, Milano, 1974, p. 17
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nota4

Belviso, Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa, Napoli, 1973, p. 48
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nota5

Satta, Istituzioni di diritto fallimentare, Bologna-Roma, 1957, p.369 e Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, p. 613
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nota6

Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 343; Bavetta, op.cit., p. 156
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Bibliografia

  • BAVETTA, La liquidazione coatta amministrativa, Milano, 1974
  • BAVETTA, La società in nome collettivo, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 16, t. II, 1985
  • BELVISO, Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa, Napoli, 1973
  • BUONOCORE, Società in nome collettivo, Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 1995
  • FERRARA, Il fallimento, Milano, 1974
  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955
  • SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, Bologna-Roma, 1957

Prassi collegate

  • Studio n. 226-2011/T, Profili fiscali della cessazione della impresa
  • Lo scioglimento agevolato delle società non operative

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