Il n. 2 dell'art.
2272 cod. civ. contempla tra le cause di scioglimento della società
il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. La prima circostanza ricorre ad esempio in presenza di una società contratta per un affare determinato portato a conclusione (es.: realizzare il ponte sullo stretto).
L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale dovrebbe invece, secondo un'opinione ormai risalente, essere di natura oggettiva ed assoluta (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
2076/74 ). Attualmente si reputa piuttosto che l'impossibilità sia tale quando non sia superabile con l'utilizzo di mezzi ordinari, normali
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nota1.
Tra gli interpreti vengono tipizzati alcuni eventi atti ad integrare la situazione in parola. Si pensi allo
scioglimento del rapporto sociale relativo ad un socio la cui partecipazione fosse essenziale (es.: il socio d'opera infungibile sul cui operato si imperni l'attività della società); ancora alla
sopravvenuta impossibilità/illiceità dell'oggetto sociale nota2top2
(es.: una nuova disposizione normativa vieta il compimento di una specifica attività, l'autorità amministrativa revoca o non rinnova il provvedimento in forza del quale la società può operare, diviene irreperibile uno dei due soci amministratori con firma congiunta: Tribunale di Trieste,
11/03/1994 ).
Anche la verificazione di accadimenti che impediscono in modo irreversibile il regolare funzionamento della società finiscono per dar vita ad altrettante ipotesi di sopravvenuta impossibilità a conseguire l'oggetto sociale. Fra detti eventi, la giurisprudenza annovera da tempo
l'insanabile discordia fra i soci, tale da impedire la formazione della volontà sociale (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
11185/01 ; Appello di Milano,
25/10/1991 ; Cass. Civ. Sez. I,
1122/84 ). E' necessario si tratti di contrasti per effetto dei quali si determini una paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale, nè che siano riconducibili ad una condotta inadempiente del socio, ciò che legittimerebbe semmai l'adozione di un provvedimento di esclusione a carico del medesimo (Cass. Civ. Sez. I,
134/87 ). Non potrebbe comunque ravvisarsi un inadempimento agli obblighi sociali nella condotta di uno dei soci che rifiutasse di modificare i patti sociali (Appello di Milano,
15/11/1996 ).
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Note
nota1
In un certo senso il concetto è analogo a quello elaborato in dottrina ed in giurisprudenza in riferimento alla valutazione dell'impossibilità di adempiere la prestazione per causa non imputabile al debitore.
top1nota
nota2
Cfr. Costi-Di Chio,
Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione, in Giur. sist. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, 1991, p. 752.
top2Bibliografia
- COSTI-DI CHIO, Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione, Torino, Giur. sist. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, 1991