Società composta da due soci: conseguenze della morte di uno di essi




Quando una società a base personale sia formata da due soci soltanto si pone il problema delle conseguenze della morte di uno di essi. Nel corso dell'analisi che segue metteremo a fuoco il problema della eventualmente concorrente operatività delle regole portate dall'art. 2284 cod. civ., e dal n. 4 dell'art. 2272 cod.
civ., dell'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione afferente alla liquidazione della quota del socio defunto, infine della possibilità, per gli eredi di quest'ultimo, di domandare all'autorità giudiziaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 2275 cod. civ..

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Studio n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n.4 c.c

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