Codice Civile art. 1448


AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE
1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell' altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l' altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
2. L' azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1448"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti