AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE 1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell' altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l' altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
2. L' azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.