Essenzialità dell'errore



L'art. 1429 cod.civ. fornisce all'interprete la nozione di errore essenziale.

Al riguardo è assai importante saper leggere la norma nel crescendo di importanza del requisito della determinanza.

Che cosa significa determinante? E' possibile distinguere tra una determinanza in senso oggettivo ed una determinanza in senso soggettivo nota1.

Con il primo termine si intende evocare un errore che, per le proprie caratteristiche oggettive, ex se, deve essere considerato alla stregua di un parametro "normale", determinante del consenso del soggetto caduto in inganno.

Con il secondo termine si prescinde da questo aspetto oggettivo per concentrare l'attenzione sul fatto che, in concreto, il soggetto si sia determinato alla conclusione del contratto a causa di una erronea percezione di un certo dato della realtà (indipendentemente dalle caratteristiche oggettive dell'errore: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 975/95 ).

L'art. 1429 cod.civ. appare strutturato, nei quattro numeri di cui consta, in modo da modulare l'essenzialità proprio in base a due parametri, consistenti da un lato nella considerazione dell' oggetto dell'errore, dall'altro nella determinanza del medesimo.

In particolare la determinanza può essere irrilevante (n.1), rilevare oggettivamente (n.2), soggettivamente (n.3) ovvero assumere connotati ancora più forti, divenendo ragione "unica o principale" del contratto (n.4).

Il numero 1 della norma stabilisce infatti che l'errore è essenziale "quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto".

Nel caso della natura o dell'oggetto del contratto dunque l'essenzialità dell'errore si risolve integralmente nell'oggetto sul quale si appunta. E' evidente che sia la natura, sia l'oggetto del contratto sono elementi di tale importanza da rendere superflua qualunque indagine sulla determinanza dell'errore che cada su essi nota2. Non è immaginabile che la parte consideri secondariamente aspetti del genere: si pensi al caso di Tizio che aliena a Caio un bene. Sicuramente non è indifferente l'aver stipulato una vendita oppure una donazione. La legge stima pertanto superflua questa indagine dell'efficienza dell'errore sul consenso: sol che l'errore si appunti su oggetto e natura del contratto, esso dovrà considerarsi essenziale.

Il numero 2 dell'art. 1429 introduce invece un indice di determinanza oggettiva: l'errore rileva infatti, "quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero su una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso".

Nell'ipotesi in discorso, non è sufficiente la considerazione dell'oggetto dell'errore ai fini dell'essenzialità del medesimo. Occorre qualche cosa in più: che cioè, alla stregua di parametri oggettivi, quali il comune apprezzamento ovvero "le circostanze", l'errore si debba considerare determinante del consenso. Deve sindacarsi se il contraente si sia determinato oggettivamente alla conclusione del contratto sulla base dell'errore sull'identità o su una qualità della cosa, oggetto del negozio (error in corpore o in qualitate) che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso (si crede sia lana animale ciò che è tessuto sintetico, si scambia un cavallo da tiro per cavallo da corsa, ecc.).

Secondo l'opinione nettamente prevalente nota3 non è essenziale l'errore sul valore (e dunque sul prezzo) del bene alienato e quindi sulla convenienza dell'affare. La legge ha previsto per lo squilibrio tra le prestazioni l'apposito strumento della rescissione per lesione (art. 1448 cod.civ. ). Se di essa dovessero difettare i requisiti, l'eventuale sproporzione dei valori provocata da un errore sarebbe del tutto irrilevante.

Occorre segnalare la difficoltà di distinguere talvolta l'errore di diritto dall'errore di fatto di cui al n.2 dell'art. 1429 cod.civ. .

Si pensi all'errore che cade sulla natura edificatoria di un terreno: la S.C. ha deciso nel senso che si tratti di errore di fatto, poiché la inesatta conoscenza della norma che prevede la destinazione urbanistica si risolve in una inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene (Cass. Civ. Sez. Unite, 5900/97; Cass. Civ., Sez. II, 29010/2018).

Il numero 3 dell'art. 1429 cod.civ. è inoltre caratterizzato da un giudizio concreto, storico. L'errore è essenziale "quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso".

Qui non è più sufficiente una valutazione di marca oggettiva: occorre sindacare in concreto se il contraente si sia determinato soggettivamente nota4 alla conclusione del contratto sulla base dell'errore sull'identità o su una qualità della persona, soggetto del negozio (error in persona) nota5.

Infine il numero 4 dell'art. 1429 cod.civ.  introduce un ancor più severo metro di valutazione dell'importanza del movente soggettivo: l'errore di diritto (tale è l'oggetto che viene assunto in considerazione) è essenziale quando "è stato la ragione unica o principale del contratto" nota6.

Non è più sufficiente concludere nel senso che l'errore abbia determinato il contraente alla stipulazione del contratto: occorre che per il contraente medesimo l'importanza dell'oggetto dell'errore sia tale da costituire la ragione unica o principale del contratto.

Unica o principale è espressione più forte rispetto all'attributo "determinante". Tizio si può determinare alla conclusione dell'accordo per un certo motivo, insieme ad altre considerazioni. Non è detto che ciò che è determinante determini da solo: può muovere alla conclusione dell'atto in forza di ulteriori parallele considerazioni. Si può cioè trattare di una determinanza concorrente con altre motivazioni, forse anche dotate di maggiore efficienza nell'indurre al contratto fino a sfumare nella incidenza. Il numero 4 dell'art. 1429 cod.civ. richiede invece che la determinanza possieda forza assoluta ed esclusiva (ragione unica) o comunque prevalente (principale).

Si può istituire a questo proposito un parallelo con l'errore in tema di testamento e di donazione (art. 624 cod.civ. : rileva l'errore che è il solo determinante, il che equivale a dire che esso corrisponde ad una motivazione che costituisce la ragione unica della disposizione).

Quando la legge considera solo l'oggetto dell'errore ai fini della essenzialità del medesimo, viene in sostanza ad allargare la rilevanza di esso. In termini più espliciti, è in tal caso sufficiente dare la prova dell'errore e del suo oggetto al fine di poter pervenire (ovviamente dopo aver risolto positivamente il punto della sussistenza del requisito della riconoscibilità di cui all'art. 1431 cod.civ. ) all'annullamento del contratto.

Tanto più cresce l'importanza della determinanza dell'errore, così come abbiamo verificato accadere nella norma di cui all'art. 1429 cod.civ. (che fa riferimento alla determinanza in astratto, poi in concreto, poi viene a qualificarla ancor più rigorosamente) quanto più è difficile ed impervia la via dell'impugnativa, dovendo il soggetto incorso in errore dar prova di una serie di elementi di non facile apprezzamento.

E' necessario a questo punto darsi carico di un'obiezione sorta in dottrina: secondo un'opinione la determinanza sarebbe cioè sempre indispensabile ai fini dell'essenzialità dell'errore nota7.

Secondo questa tesi l'errore incidente sarebbe comunque irrilevante, non dando luogo alla possibilità di pervenire all'annullamento del contratto. Questa dottrina distingue tra un'essenzialità in astratto, che consisterebbe nel giudizio di ricomprensione dell'errore in una delle categorie di cui all'art. 1429 cod.civ. e di un'essenzialità in concreto, che consisterebbe in un giudizio di determinanza.

In altre parole occorrerebbe che, nel caso concreto, l'errore sia stato condicio sine qua non dell'induzione del contraente caduto in errore alla conclusione del contratto.

In realtà può dirsi che, per come appare strutturata la norma esaminata, la determinanza è per così dire insita anche nel numero 1 che abbiamo considerato.

Come si fa a concludere che l'errore che cade sulla natura o sull'oggetto del contratto non è determinante per il contraente? Possiamo immaginare, come già detto, un contraente per il quale sia quasi irrilevante concludere una vendita oppure una donazione, comprare un appartamento oppure un terreno agricolo?

Potrebbe certamente anche concludersi che, ammesso di trovare un contraente siffatto, la situazione che lo indurrebbe a considerare del tutto o quasi fungibile (come nel caso di mera incidenza dell'errore) il titolo o l'oggetto del negozio rimanga confinata nella sfera dei motivi e, come tali, irrilevanti per l'altro contraente.

All'opposto si pone l'errore di diritto di cui al n.4 dell'art. 1429 cod.civ. .

Come già visto, esso può considerarsi essenziale, quando ha rappresentato la ragione unica o principale del negozio.

Innanzitutto occorre rammentare che la rilevanza dell'errore di diritto non ha nulla a che fare con la possibilità che il contraente si sottragga alla vincolatività della legge allegando la mancata conoscenza della norma giuridica: ignorantia juris non excusat nota8.

Qui si intende dedurre un'alterazione del procedimento di formazione della volontà cagionato da erronea percezione della realtà giuridica (Cass. Civ. Sez. II, 7219/97 ) nota9.

Secondo un'opinione nota10 l'errore di diritto rileverebbe alle stesse condizioni alle quali rileva l'errore di fatto. Questa tesi pare tuttavia da respingere: l'essenzialità concerne i soli requisiti enunciati dal n.4 (esser stato ragione unica o principale) e non gli ulteriori elementi afferenti alla determinanza di cui ai tre numeri precedenti.

Non possiede invece carattere di essenzialità l'errore che cade sui motivi che inducono il soggetto a concludere il negozio nota11. Se, per esempio, m'induco ad acquistare una casa, perché ritengo erroneamente che sarò trasferito nella città in cui la casa si trova, il mio errore è irrilevante, tanto più che esso il più delle volte non sarebbe riconoscibile dall'altro contraente, che non può sicuramente indagare sul processo psichico che mi ha condotto alla decisione di concludere il contratto.

Note

nota1

Contra Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.648, secondo il quale "essenziale è l'errore che assume per il contraente un'importanza determinante secondo una valutazione oggettiva".
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nota2

Si veda Trabucchi, Errore (dir. civ.), in N.sso Dig. it., VI, 1960, p.668.
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nota3

Tra gli altri Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.902; Pietrobon, Errore, in Enc. giur., XXIII, 1989, p.430.
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nota4

Così anche Galasso, Errore sulla persona, personalità della prestazione e intuitus personae, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1973, p.1345.
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nota5

Alcuni (Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.202; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.329) ritengono che la norma vada applicata solo ai negozi dominati dall'intuitus personae. Contra Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.437 e Gazzoni, cit., p.902, secondo i quali l'error in persona può assumere rilevanza anche nei contratti non caratterizzati dall'intuitus personae, essendo dunque necessario procedere nel concreto ad un accertamento caso per caso.
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nota6

Per Messineo, cit., p.322, si tratta di "uno specifico indice, che è equivalente (ma non identico) a quello dell'essere stato, l'errore (di fatto), determinante del consenso".
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nota7

Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.637 e ss..
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nota8

Cfr. Bianca, cit., p.655; Messineo, cit., p.323.
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nota9

Analogo parere viene espresso da Gazzoni, cit., p.902.
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nota10

Si vedano Pescara, Il problema dell'error iuris nei contratti, in Riv. dir. civ., I, 1983, p.819; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., pp. 641 e 642.
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nota11

Cfr. Torrente-Schlesinger, cit., p.203; Messineo, cit., p.325.
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Bibliografia

  • GALASSO, Errore sulla persona, personalità della prestazione e intuitus personae, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1973
  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • PESCARA, Il problema dell'error iuris nei contratti, Riv.dir.civ., I, 1983
  • PIETROBON, Errore, Enc.giur., XXIII, 1989
  • TRABUCCHI, Errore , N.sso Dig.it., VI, 1960

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