Come già affermato in sede di definizione e di analisi della natura giuridica dell'istituto della rescissione,
l'ambito del rimedio non è generale, riguardando i contratti a prestazioni corrispettive contrassegnati dalla commutatività (VI° comma art.
1448 cod.civ. ). Svolta questa premessa, analizzeremo preliminarmente la specifica ipotesi di cui all'art.
1970 cod.civ. , norma che
preclude l'impugnazione per lesione dell'accordo transattivo.
Tra gli aspetti salienti della disciplina dell'istituto possono essere considerati
l'efficacia retroattiva limitata alle parti e l'inammissibilità della convalida da parte del soggetto che si potrebbe giovare dell'azione (art.
1451 cod.civ. ), potendo al più eventualmente subentrare, da parte dell'altro contraente,
un'offerta di modificazione del contratto (art.
1450 cod.civ. ). Di essa costituisce un'ipotesi speciale la
facoltà del coerede di effettuare il supplemento nell'ambito del negozio divisionale (art.
767 cod.civ. ). Rilievo particolare merita infine la disamina della
disciplina della prescrizione (art.
1449 cod.civ. ), con particolare riferimento alla inoperatività in materia del principio
quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum.