Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo



Mediante l'azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 cod.civ. ) l'ordinamento appresta, nel solo ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, un rimedio relativo al caso in cui l'accordo si sia perfezionato a condizioni inique a causa della sussistenza di una situazione di pericolo qualificata, nota all'altra parte, in cui uno dei contraenti si viene a trovare.

L'art. 1447 cod.civ. contempla, a tal proposito, due requisiti concorrenti:

  1. lo stato di pericolo in cui si trovi la persona di uno dei contraenti (ovvero un altro soggetto che si trovi in un certo rapporto con costui), vale a dire la situazione dalla quale ci si vuole togliere concludendo il contratto. Secondo l'opinione prevalente nota1 l'espressione dell'art. 1447 cod.civ.   deve essere interpretata in modo consonante rispetto alle norme di cui agli artt. 2045 cod.civ. , 54 cod.pen. . Occorre cioè che si tratti di un pericolo attuale di un grave danno alla persona. Non rileverebbe la situazione pericolosa rispetto alla sorte di beni materiali nota2. Qualora Tizio, allo scopo di salvare la propria casa dal fuoco che divampa, conclude con Caio un accordo in forza del quale quest'ultimo si impegna a trarre dalle fiamme i quadri di Tizio a fronte di un esorbitante compenso in denaro, non ricorre lo stato di pericolo che rende il contratto rescindibile. Sussiste comunque una rilevante differenza tra la situazione fattuale in esame e quella di cui allo stato di necessità: infatti nella prima non rileva il fatto che la parte abbia volontariamente cagionato la situazione pericolosa, ovvero che essa fosse in qualche modo evitabile nota3. Si pensi al caso di colui che si sia perduto nel deserto durante una competizione rallystica e che abbia bisogno dell'assistenza di qualcuno per trarsi dal pericolo. Se nell'esempio viene concluso un contratto a condizioni inique, il medesimo è pur sempre rescindibile. La situazione pericolosa si differenzia altresì dallo stato di bisogno che viene in considerazione nell'altra ipotesi (rescissione per lesione: art. 1448 cod.civ. ) in cui è applicabile il rimedio della rescissione: mentre il primo attiene alla probabilità di un grave danno alla persona, quest'ultimo si concreta in una situazione di difficoltà economica. Si discute circa la rilevanza di uno stato di pericolo putativo da parte del contraente che, in base a tale presunzione, abbia stipulato il contratto rescindibile nota4.
  2. L'iniquità delle condizioni alle quali viene concluso il contratto (Cass. Civ. Sez. I, 5482/79 ). L'art. 1447 cod.civ.  fa riferimento solamente all'assunzione di obbligazioni a condizioni inique nota5, ma non sembra si possa dubitare che sia compreso anche il caso in cui nel contratto non siano dedotte obbligazioni bensì attribuzioni traslative nota6. Ad esempio, se si tratta di una compravendita, stante l'efficacia traslativa del consenso (art. 1376 cod.civ. ), non esiste nessuna assunzione di obbligazioni che deriva dalla conclusione del contratto: tuttavia sarebbe assolutamente incongruo escludere la rescindibilità del contratto con il quale un soggetto avesse dovuto alienare un bene per la necessità, nota alla controparte, di salvarsi da un grave pericolo. L'art. 1447 cod.civ. prevede infine che il giudice, nel pronunziare la rescissione, possa, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso alla parte che ha comunque prestato la propria opera. E' infatti evidente che un corrispettivo, ancorchè in misura non esorbitante come quello originariamente pattuito, dovrà pur sempre esser corrisposto a fronte della prestazione erogata.

La norma in esame è stata ritenuta inapplicabile agli atti unilaterali, quali ad esempio le dimissioni (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11179/90 ).

Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.684; Atti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.819; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.546.
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nota2

Analogo parere viene espresso da Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.818; Torrente, cit., p.547; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.886; Sesta, La rescissione del contratto, in I contratti in generale, a cura di Alpa e Bessone, Torino, 1991, p.808 e ss..
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nota3

Per tutti Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.942.
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nota4

In senso positivo Bianca, cit., p.685; Terruggia, La rescissione del contratto nella giurisprudenza, Milano, 1994, p.195. Contra Carresi, Rescissione (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, XXVI, 1991, p.2; Roppo, cit., p.887.
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nota5

In tal senso Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, p.676.
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nota6

Così anche Gazzoni, cit., p.942; Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1469.
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Bibliografia

  • CARRESI, Rescissione, Enc.giur.Treccani, XXVI
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • SESTA, La rescissione del contratto, Torino, I contratti in generale a cura di Alpa e Bessone, 1991
  • TERRUGGIA, La rescissone del contratto nella giurisprudenza, Milano, 1994


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