Modalità estintive dell'obbligazione diverse dall'adempimento
 
 
 
  Assumeremo in considerazione le ipotesi che il codice civile prevede sotto la rubrica del capo IV del titolo I del libro delle obbligazioni (art. 
1230 cod.civ. e ss.), titolata "dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento".
Vengono contemplate figure generali che determinano il venir meno del vincolo obbligatorio in esito ad eventi di varia portata. Le parti del rapporto possono sostituire all'originaria obbligazione una nuova per oggetto o per titolo (
novazione: artt. 
1230 , 
1231 , 
1232 , 
1233 , 
1234 , 
1235 cod.civ.); il soggetto attivo dichiara di rimettere il debito (
remissione: artt. 
1236 , 
1237 , 
1238 , 
1239 , 
1240 cod.civ.); sussistendo tra le parti reciproci debiti e crediti essi si estinguono (concorrendo requisiti di mutevole portata) per gli importi corrispondenti (
compensazione: artt. 
1241 , 
1242 , 
1243 , 
1244 , 
1245 , 
1246 , 
1247 , 
1248 , 
1249 , 
1250 , 
1251 , 
1252 cod.civ.). Quando la figura del debitore e del creditore vengono a coincidere si verifica la 
confusione: artt. 
1253 , 
1254 , 
1255 cod.civ..
Infine la 
sopravvenuta impossibilità della prestazione dipendente da una causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione (artt. 
1256 , 
1257 , 
1258 , 
1259 cod.civ.) . 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
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