Codice Civile art. 1198


CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
1. Quando in luogo dell' adempimento è ceduto un credito, l' obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
2. E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell' articolo 1267.

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