Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64)

E' stato convertito con in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64, il DL 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"
Leggi il testo completo

Commento

(di Daniele Minussi)
In sede di conversione del provvedimento è stata inserita l'esplicita previsione della inammissibilità dell'effettuazione di atti di sequestro o di pignoramento delle somme relative ai crediti liquidate dallo Stato a pena di nullità rilevabile d'ufficio.
Le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica di cui al III comma dell'art.120 quater del t.u. 385/2003 potrà venire utilizzata per il perfezionamento degli atti di cessione del credito e per la notifica degli stessi saranno stabiite con provvedimento del Direttore generale del tesore del Ministero dell'Economia entro il 31 luglio 2013.
Introdotta anche una rilevante disposizione volta a consentire la sospensione dei lavori nell'ipotesi di di mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 6 bis del Decreto Legge n. 35/2013 si prevede che fino al 31 dicembre 2015, l'esecutore può sospendere i lavori in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltatore. Il tutto quando il mancato pagamento raggiunge un importo pari al 15 per cento dell’importo netto contrattuale (non più il 25 per cento come già ai sensi dell’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti).

Aggiungi un commento