Risoluzione N. 17/E, Ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva


16 gennaio 2018

OGGETTO: Interpello - Articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione, del DPR n. 601 del 1973 è stato esposto il seguente:

Quesito

Il notaio istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di un atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte della Banca XXX in favore della società YYY .

Al riguardo, viene precisato che l’atto di cessione in questione ha per oggetto un credito derivante da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, concesso dalla Banca suddetta nel 2004, in favore di una società, attualmente in liquidazione.

Tale finanziamento, precisa il notaio istante, è stato assoggettato al regime fiscale di esenzione ex articoli 15 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con applicazione dell’imposta sostitutiva.

Premesso quanto sopra, l’interpellante chiede di conoscere se la cessione del predetto credito alla società YYY, unitamente al trasferimento della garanzia ipotecaria conseguente alla cessione stessa, rientri nel regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601.

Il notaio istante rileva che l’articolo 15 prevede l’applicazione del regime sostitutivo, tra l’altro, per le cessioni di credito stipulate in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine.

Si chiede di conoscere se, ai fini dell’applicabilità della predetta disposizione, sia sufficiente che il cedente rivesta la qualifica di azienda o istituto di credito, oppure se sia necessario che entrambe le parti del contratto (cedente e cessionario) rivestano detta qualifica.

Il dubbio interpretativo sorge in quanto con la risoluzione ministeriale del 18 aprile 1988, n. 310273, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che il presupposto soggettivo per il riconoscimento del beneficio deve ricorrere anche in capo al cessionario.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il notaio istante ritiene applicabile il regime tributario previsto dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 anche nel caso in esame, in cui il cessionario è un soggetto diverso da una azienda o istituto di credito.

Ciò, in forza della nuova formulazione della norma, modificata dall’articolo 22 comma 2, lettera a) del decreto legge n. 91 del 2014 che, a parere dell’istante, riconduce nell’ambito dell’agevolazione ‘tutte le cessioni di crediti e contratti soggetti ad imposta sostitutiva, nessuna esclusa, …, in quanto comprese nelle cessioni ‘successive’ (alle operazioni di finanziamento), quelle anche non giustificate da autonoma causa di finanziamento, ma unicamente aventi ad oggetto contratti e crediti rivenienti da dette operazioni, e senza alcuna limitazione quanto ai requisiti soggettivi del cessionario del credito o contratto ’. Parere dell’Agenzia delle Entrate

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 2, lettera a) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito ….. sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative".

Con le modifiche operate dal predetto decreto legge n. 91 del 2014, è stato, dunque, ampliato l’ambito applicativo del regime sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti di cui al successivo articolo 17 del DPR n. 601 del 1973.

Si rammenta che con l’articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è stato, inoltre, introdotto, dopo l’articolo 17, l’articolo 17-bis (Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione) al fine di ampliare la platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine cui si applica, a richiesta, il regime sostitutivo di cui ai precedenti articoli.

Dall’esame della Nota di lettura dell’A.S. n.1541, si evince che l’intervento operato con il comma 2 del citato articolo 22 ha inteso “ampliare l’ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine”. Con la modifica all’articolo 15, chiarisce, inoltre, il predetto documento, è stato previsto che “oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva…”.

In considerazione delle modifiche normative intervenute, deve ritenersi, dunque, che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti operi, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.

Il richiamato articolo 15 non prevede, infatti, quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.

Con riferimento al quesito proposto, quindi, anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, dalla Banca XXX a favore della società YYY può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Documenti collegati

  • Cessione del credito
  • Commento CNN Notizie, Imposta sostitutiva sui finanziamenti: non rileva la qualifica del cessionario del credito

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