Cee del 1997 numero 66 art. 7


1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell'allegato. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.

4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell'accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione] (10).

(10) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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