Cee del 1997 numero 66 art. 12


[1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse o senza il consenso dell'abbonato interessato o nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è stabilita dalla normativa nazionale.

3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate] (16).

(16) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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