Cee del 1997 numero 66 art. 15


[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.

3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate a norma della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva] (19).

(19) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo

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