Cee del 1997 numero 66 art. 14


[1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente direttiva.

4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato è convocato specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva] (18).

(18) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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