Cee del 1997 numero 66 art. 2


[Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente direttiva si intende per:

a) "abbonato": ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;

b) "utente": qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;

c) "rete pubblica di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico;

d) "servizio di telecomunicazione": servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione] (6).

(6) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cee del 1997 numero 66 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti