Cee del 1997 numero 66 art. 3


1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità, in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili.

2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione] (7).

(7) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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