Cee del 1997 numero 66 art. 4


[1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio incorso.

2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi] (8).

(8) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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