Cee del 1997 numero 66 art. 13


1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni] (17).

(17) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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