Cee del 1997 numero 66 art. 5


[1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra comunicazione commerciale] (9).

(9) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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