Cass. pen. del 2004 numero 30134 (09/07/2004)


Le semplici violazioni formali e irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all' identità personale del soggetto e alla sua privacy - intesa sia nell' aspetto negativo che positivo quale libertà di escludere l' iniscriminato accesso a terzi ai dati personali e come libertà di garantire all' interessato il controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'identità personale e che non determinano alcun danno patrimoniale apprezzabile - devono essere escluse dal precetto penale di cui all' articolo 167 del decreto legislativo 196/2003.

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