Cass. pen. del 1986 (13/11/1986)


Il notaio il quale attesti falsamente l'avvenuta identificazione della firma in sua presenza risponde di falsita' ideologica in atto pubblico, ai sensi degli art. 476 e 479 c.p., mentre si rende colpevole di falsita' ideologica in certificato, di cui all'art. 480 c.p., qualora egli attesti la veridicita' della sottoscrizione senza fare alcuna menzione di attivita' da lui compiute o percepite cosiddetta ("vera di firma" o autentica minore).

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